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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4232/2024 del 31/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma del 31/08/2023 che aveva rigettato l'appello ex art. 310 c.p.p. avverso il rigetto della revoca/sostituzione della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Latina. Il ricorrente denunciava violazione degli artt. 292, comma 2; 310, comma 2; 274, comma 1 c.p.p. e vizio di motivazione in relazione alla valutazione della persistenza del pericolo di reiterazione criminosa. La difesa sosteneva che andavano valutati, anche per il riesame, elementi preesistenti non considerati e fatti nuovi (interruzione dei rapporti con il coindagato Mussini dal febbraio 2022, documentazione raccolta in perquisizione, decorso del tempo), idonei a modificare il quadro cautelare e a giustificare la revoca/sostituzione della misura

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame adeguata: il Tribunale aveva valorizzato la rilevante capacità a delinquere del ricorrente, il suo ruolo di amministratore di fatto delle societa' "cartiere", la gestione autonoma delle stesse e la prosecuzione delle condotte illecite anche nel 2022, ritenendo irrilevanti ai fini cautelari gli elementi addotti in appello (interruzione di rapporti con Mussini, documentazione, decorso del tempo). La Corte ha richiamato il principio per cui l'appello ex art. 310 c.p.p. contro il rigetto di istanza di revoca/sostituzione è rimesso a limiti di devoluzione e non comporta un nuovo e pieno riesame delle condizioni che giustificarono la misura originaria, nonché il principio che il mero decorso del tempo non è di per sé idoneo ad escludere l'esigenza cautelare. Per effetto dell'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.)

Norme richiamate

  • art. 310 c.p.p.

    Regola l'appello avverso l'ordinanza di rigetto di istanza di revoca/sostituzione di misura cautelare: la cognizione del giudice d'appello è vincolata dall'effetto devolutivo e non comporta il riesame pieno delle condizioni che giustificarono la misura originaria; il controllo è limitato alla correttezza giuridica e alla valutazione dei nuovi fatti idonei a modificare il quadro probatorio

  • art. 292 c.p.p.

    Norma richiamata in relazione alla valutazione della 'tempo silente' e degli elementi da considerare nella valutazione delle esigenze cautelari al momento dell'adozione della misura; la Corte distingue tra onere valutativo del giudice che emette la custodia e i limiti del riesame in sede di revoca

  • art. 274 c.p.p. (lett. c))

    Individua il pericolo di reiterazione di reati quale esigenza cautelare; la Corte conferma che la pericolosità sociale si desume congiuntamente dalle modalità del fatto e dalla personalità dell'indagato, secondo le modifiche introdotte dalla legge 16/4/2015 n.47

  • art. 299 c.p.p.

    Disciplina la revoca o sostituzione della misura cautelare; la Corte evidenzia che la valutazione sul decorso del tempo e sulle circostanze richiede elementi specifici e non è automaticamente imposta in sede di istanza di revoca

  • legge 16 aprile 2015, n. 47

    Modifica l'art. 274 c.p.p.; la Corte la richiama per sottolineare l'obbligo di valutare la pericolosità sociale anche alla luce delle modalità del fatto e della personalità dell'indagato

  • art. 616 c.p.p.

    Disposizione applicata per l'irrogazione della sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per la inammissibilità del ricorso e per la liquidazione delle spese processuali

Massime di principio

  • L'appello ex art. 310 c.p.p. contro il rigetto di una richiesta di revoca/sostituzione della misura cautelare ha portata limitata: il giudice d'appello non è tenuto a riesaminare integralmente la sussistenza delle condizioni cautelari, ma solo a valutare la correttezza giuridica dell'ordinanza e l'impatto di fatti nuovi o preesistenti non considerati che siano idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio
  • La mera affermazione del decorso del tempo ("tempo silente") non è sufficiente, di per sé, a giustificare la revoca o attenuazione della misura: occorrono elementi concreti e di sicura valenza sintomatica che dimostrino l'attenuazione delle esigenze cautelari
  • La cessazione di rapporti con un coindagato può essere irrilevante se il soggetto sottoposto a misura ha svolto un ruolo autonomo e centrale nell'organizzazione criminale; la rilevanza degli eventi 'nuovi' va valutata rispetto al ruolo e all'autonomia dell'indagato
  • Per ottenere la revoca o sostituzione della misura il difensore deve produrre elementi nuovi, specifici e probatoriamente apprezzabili (es. prova dell'interruzione effettiva dell'attività illecita, documentazione che dimostri l'abbandono del ruolo cruciale, misure immediate di garanzia alternative efficaci)
  • In caso di ricorso manifestamente infondato in Cassazione possono essere imposte sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.); è quindi strategico concentrare i motivi su elementi realmente nuovi e rilevanti sul piano probatorio e cautelare
  • Nelle impugnazioni avverso decisioni cautelari è fondamentale collegare documentalmente ogni elemento nuovo alla concreta capacità di incidere sulla valutazione del pericolo di reiterazione (es. prove che dimostrino cessazione dell'attività, collaborazione, impegni restrittivi alternativi efficaci)

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