Cassazione Civile, Ordinanza n. 31943/2023 del 16/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte prende atto della rinuncia al ricorso per revocazione depositata dalla parte ricorrente e dichiara estinto il giudizio di cassazione. Non provvede sulle spese processuali per la indefensio della controparte, rimasta intimata.
Esito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di petizione di eredita proposta da una vedova di coerede nei confronti dell'altra coerede per ottenere il pagamento di una somma di denaro. Dopo che il Tribunale aveva declinato la competenza e la Corte d'appello aveva accolto il gravame della parte attrice, la coerede convenuta aveva proposto ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile con ordinanza n. 1753/2022. Contro tale ordinanza la stessa soccombente ha poi proposto ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. nei confronti della sola controparte. Prima della decisione, la ricorrente ha però depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, determinando la richiesta chiusura del giudizio.
Norme richiamate
ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.
la revocazione era stata proposta avverso l'ordinanza di inammissibilita per il motivo di revocazione dedotto dalla parte ricorrente, ma la Corte non ne esamina il merito per intervenuta rinuncia.
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente deposita rituale rinuncia al ricorso, il giudizio di cassazione si estingue e il collegio ne prende atto senza esaminare i motivi di impugnazione.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, non si provvede sulle spese se la controparte è rimasta intimata e quindi non ha svolto attività difensiva.
Come è indicizzato
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