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Sentenza

Sentenza n. 467/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento del Prefetto della Provincia di Rimini Prot. Uscita N. -OMISSIS- del 22 ottobre 2025, comunicato a mezzo pec in pari data, con il quale è stata rigettata la richiesta di accesso alle misure di accoglienza previste per i richiedenti protezione internazionale; - di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202501895

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti protezione internazionale

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio del 22 ottobre 2025 con cui era stata rigettata la richiesta di accesso alle misure di accoglienza, chiedendone l'annullamento insieme agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Nel corso del giudizio, il TAR aveva accolto la domanda cautelare e ordinato all'Amministrazione di individuare un'idonea collocazione per il ricorrente. A seguito di tale ordinanza, con provvedimento del 20 gennaio 2026 la Prefettura ha disposto l'inserimento del richiedente in un CAS. Il ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, a seguito dell'ordinanza cautelare, l'Amministrazione aveva disposto l'inserimento del ricorrente in un centro di accoglienza straordinaria, realizzando la misura richiesta e facendo venir meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della particolarità della questione. La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. ed è stata dichiarata eseguibile dall'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione della controversia con sentenza semplificata quando ne ricorrono i presupposti, sentite le parti in camera di consiglio.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    cessazione della materia del contendere

    Costituisce il riferimento processuale per dare atto del sopravvenuto venir meno della materia controversa in conseguenza della soddisfazione della pretesa durante il giudizio.

Massime di principio

  • La sopravvenuta adozione, da parte dell'amministrazione, di un provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l'interesse alla decisione sull'atto originariamente impugnato.
  • L'esecuzione di una misura cautelare che assicura al ricorrente la prestazione amministrativa richiesta può comportare la cessazione della materia del contendere quando realizza integralmente l'utilità perseguita con il ricorso.
  • In caso di cessazione della materia del contendere, il giudice può compensare le spese di lite in considerazione della particolarità della controversia.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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