Cassazione Penale, Sentenza n. 33463/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Latina che aveva rigettato la richiesta di riesame avversa al decreto di sequestro preventivo (art. 321 c.p.p., comma 1) relativo al conto corrente n. 730 intestato a Ciccotti Rita, sul quale erano confluiti bonifici disposti dall'indagata Rossella Scannella, ritenuta autrice del reato di appropriazione indebita ai danni di Funghitex s.s. La ricorrente, terza estranea al reato, deduceva violazione di legge e motivazione apparente sostenendo la propria buona fede: i bonifici sarebbero stati pagamenti per acquisti di capi di abbigliamento (con prova tramite scontrini e messaggi) e la ricorrente non avrebbe avuto motivo di dubitare che la Scannella fosse la titolare della società creditrice.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e confermato il rigetto della richiesta di riesame. Ha ritenuto corretta la qualificazione del sequestro come preventivo impeditivo ex art. 321, comma 1, c.p.p., e congrua la motivazione del Tribunale in ordine alla pertinenza delle somme (essendo state trasferite dall'indagata in esecuzione del delitto) e al pericolo di dispersione e di commissione di ulteriori reati (es. riciclaggio). La dedotta buona fede della terza non era, di per sé, idonea a contrastare il sequestro impeditivo; inoltre il Tribunale ha motivato che gli ingenti e anomali bonifici, la causale "pagamento fornitore" e l'oggetto sociale della società creditrice rendevano ragionevolmente percepibile l'anomalia. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per l'inammissibilità con profili di colpa.
Norme richiamate
Distinzione tra comma 1 (sequestro preventivo impeditivo, mirato a impedire l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato o la commissione di altri reati) e comma 2 (sequestro volto alla confisca). Il sequestro ai sensi del comma 1 può colpire cose di proprietà di terzi, anche in buona fede, se la loro disponibilità può agevolare l'aggravamento o la protrazione del reato o la commissione di altri reati.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Limiti del sindacato della Corte di cassazione in tema di misure cautelari reali: il controllo è limitato alla 'violazione di legge', non a una rivalutazione fattuale ampia.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Previsione della condanna alle spese processuali e della possibilità di irrogare somme a titolo di ammenda in caso di inammissibilità del ricorso, con riferimento a profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., comma 1, può essere disposto anche su beni di terzi estranei e in buona fede quando la libera disponibilità di tali beni è idonea a costituire pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato o a agevolare la commissione di ulteriori reati (es. riciclaggio).
- La buona fede del terzo non è di per sé ostativa al sequestro impeditivo (comma 1); lo stato di buona fede assume rilevanza soprattutto quando il sequestro è disposto ai fini della confisca (comma 2).
- Per valutare la sussistenza del periculum in mora è rilevante la funzione preventiva del sequestro: impedire la dispersione di proventi illeciti e prevenire ulteriori condotte penalmente rilevanti che potrebbero rendere i beni non più recuperabili.
- Anomalie nelle modalità dei pagamenti (importi ingenti, causali incongrue rispetto all'oggetto sociale del soggetto debitore, decalage con l'attività economica dichiarata) costituiscono elementi fattuali idonei a fondare il sospetto e la pertinenza di somme al reato.
- In sede di Cassazione il sindacato sulle misure cautelari reali è limitato: non è consentita una rivalutazione ampia del merito probatorio ma solo il controllo di eventuali violazioni di legge o carenze motivazionali manifeste.
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