Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39377/2023 del 27/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la declaratoria di non esecutività, o la restituzione degli atti nel termine per proporre appello, rispetto alla sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Tivoli il 15/12/2019 (irrevocabilità indicata al 04/02/2020). Il primo motivo di ricorso denunciava l'illegittima adozione del provvedimento "de plano" dal giudice dell'esecuzione, senza preventiva fissazione dell'udienza in camera di consiglio e quindi senza contraddittorio, deducendo la nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p.; il secondo motivo censurava la decisione per violazione e erronea applicazione degli artt. 420‑bis, 484 co. 2‑bis, 545 e 670 c.p.p., sostenendo che tali norme avrebbero dovuto portare il Gip a dichiarare che la sentenza non era divenuta esecutiva.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo (violazione per decisione de plano senza contraddittorio) e ha assorbito il secondo motivo. Ha dichiarato la nullità del provvedimento impugnato e lo ha annullato con rinvio per nuovo giudizio al Gip del Tribunale di Roma, ordinando che il nuovo giudizio si svolga evitando il vizio procedurale riscontrato. Si segnala che il Pubblico Ministero aveva chiesto l'annullamento senza rinvio, ma la Corte ha disposto il rinvio per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte richiama il principio per cui il giudice dell'esecuzione non può adottare provvedimenti de plano che incidono su posizioni processuali senza la previa instaurazione del contraddittorio in camera di consiglio, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    La mancata instaurazione del contraddittorio, quando invece richiesta dalla legge, determina la nullità del provvedimento; tale nullità è di ordine generale e assoluta.

  • art. 420‑bis cod. proc. pen.

    Richiamata nel secondo motivo: norme sulla non esecutività o sulle misure connesse al procedimento penale; la Corte non è entrata nel merito per assorbimento della censura procedurale.

  • art. 484, comma 2‑bis, cod. proc. pen.

    Citada nel secondo motivo come normativa rilevante ai fini della declaratoria di non esecutività; non è stata comunque valutata nel merito perché la Corte ha deciso per la nullità procedurale.

  • art. 545 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel quadro delle censure sulla esecutività della sentenza; la Corte ha assorbito la questione sostanziale dopo aver rilevato la nullità procedurale.

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Citato nel secondo motivo in relazione ai poteri del giudice dell'esecuzione; anche questa valutazione è stata assorbita dalla decisione sulla nullità.

  • art. 623, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.

    Richiamata unitamente all'art. 604 co. 4 come regola generale che impone il rinvio per nuovo giudizio quando si accerta una causa di nullità rilevante ex art. 179 c.p.p.

  • art. 604, comma 4, cod. proc. pen.

    Integrata con l'art. 623 per motivare il rinvio al giudice dell'esecuzione quando è stata accertata una causa di nullità processuale.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Riferimento alla causa di nullità che, se accertata, comporta le conseguenze previste dagli artt. 623 e 604 (rinvio per nuovo giudizio).

Massime di principio

  • Un provvedimento del giudice dell'esecuzione adottato "de plano" (senza previa udienza in camera di consiglio) fuori dai casi previsti dalla legge è affetto da nullità assoluta e può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
  • Quando sussiste una nullità rilevante ex art. 179 c.p.p., la Corte di Cassazione tende ad annullare il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al giudice competente (artt. 623 e 604 c.p.p.), salvo specifiche ragioni per non disporre il rinvio.
  • Se è dedotta una violazione procedurale fondamentale (es. mancato contraddittorio), il giudice di legittimità può assorbire questioni sostanziali accessorie e non pronunciarsi sul merito di tali questioni fino a che il vizio procedurale non venga sanato.
  • In situazioni simili il difensore deve sollevare tempestivamente la questione del mancato contraddittorio e chiedere la fissazione dell'udienza camerale: l'omissione di tale adempimento può rendere illegittimo il provvedimento e comportare l'annullamento.
  • Le norme che disciplinano la non esecutività di una sentenza (es. artt. 420‑bis, 484 co. 2‑bis, 545, 670 c.p.p.) possono essere invocate, ma la loro valutazione può rimanere assorbita se emerge una nullità procedurale antecedente e decisiva.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.