Cassazione Penale, Ordinanza n. 01148/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, che aveva rideterminato la pena in sede di concordato in appello e confermato nel resto la decisione di primo grado, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che, a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena confermando nel resto la decisione di primo grado del Tribunale di Castrovillari. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p., lamentando sostanzialmente la mancata verifica delle cause di proscioglimento. La Corte di cassazione ha ritenuto tale censura inammissibile perché, nel giudizio definito con concordato in appello, il ricorso è ammesso solo per vizi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione del giudice; restano invece precluse le doglianze sui motivi rinunciati e sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., nonché i vizi sulla pena che non integrino illegalità della sanzione. Nel caso concreto, tali condizioni non ricorrevano.
Norme richiamate
Il concordato in appello delimita l'ambito dei motivi deducibili in cassazione: sono censurabili solo vizi attinenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione rispetto al concordato.
La mancata valutazione delle cause di proscioglimento non è deducibile in cassazione contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello, salvo i casi in cui la doglianza rientri nei limiti del sindacato ammesso.
Norma richiamata come base del concordato in appello che aveva determinato la rideterminazione della pena.
Invocato dal ricorrente per sostenere l'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza resa all'esito di concordato in appello, il sindacato è limitato a questioni inerenti alla validità del consenso prestato, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
- Sono inammissibili le doglianze che ripropongono motivi ai quali la parte ha rinunciato con l'accesso al concordato in appello.
- La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è, di regola, censurabile in cassazione quando la sentenza impugnata sia stata emessa ex art. 599-bis c.p.p., salvo l'ipotesi di violazione dei limiti propri del concordato.
- Le questioni relative alla determinazione della pena sono deducibili in cassazione solo se la sanzione risulti illegalmente determinata, cioè al di fuori dei limiti edittali o in forma diversa da quella prevista dalla legge.
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