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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17796/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza della Corte d'appello di Reggio Calabria, quale giudice dell'esecuzione, che ha rigettato la richiesta di revoca della sentenza di condanna n. 1160 del 2019 limitatamente ai reati di cui agli artt. 632 e 639-bis c.p., aggravati ai sensi dell'art. 7 della l. n. 203 del 1991, contestati al capo A11, e al reato di falso contestato al capo A4. La difesa sostiene che la revoca di tali condanne dovrebbe conseguire alla precedente revoca, disposta il 2 luglio 2025 dallo stesso giudice dell'esecuzione, della condanna per abuso d'ufficio contestato al capo A4, dichiarato estinto per abolitio criminis. La tesi del ricorrente è che le altre imputazioni fossero necessariamente collegate allo sviamento delle funzioni ex art. 323 c.p. e che, venuto meno quel reato, dovessero cadere anche i residui capi di condanna.

La decisione

La Corte di cassazione ha rilevato che il giudice dell'esecuzione aveva correttamente osservato che l'eliminazione della condanna per abuso d'ufficio non incide sui presupposti fattuali e probatori posti a fondamento delle altre imputazioni già definite con sentenza irrevocabile. Il ricorso è stato ritenuto del tutto aspecifico, perché fondato su una mera affermazione apodittica di nesso necessario tra i diversi reati contestati, senza confrontarsi con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 632 c.p.

    richiamato come uno dei reati oggetto della richiesta di revoca della condanna in sede esecutiva

  • art. 639-bis c.p.

    richiamato come uno dei reati oggetto della richiesta di revoca della condanna in sede esecutiva

  • art. 7 l. 203/1991

    indicato come aggravante applicata ai reati contestati al capo A11

  • art. 323 c.p.

    evocato come reato di abuso d'ufficio la cui condanna era stata già revocata per abolitio criminis

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende nei casi di inammissibilità dovuta a colpa del ricorrente

Massime di principio

  • La revoca della condanna per abolitio criminis di uno dei reati posti a base della decisione non comporta automaticamente la revoca delle altre condanne irrevocabili, se i relativi presupposti fattuali e probatori restano autonomamente integri.
  • In sede esecutiva, la richiesta di revoca di una condanna deve confrontarsi specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato; una mera affermazione apodittica di collegamento necessario tra i reati non è sufficiente.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a prospettare una petizione di principio priva di reale critica alla ratio decidendi dell'ordinanza impugnata.
  • L'inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente può comportare la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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