Cassazione Penale, Sentenza n. 6927/2022 del 25/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il decreto del 29/4/2021 con cui il Magistrato di sorveglianza aveva respinto la richiesta di autorizzazione a svolgere attività lavorativa presso il supermercato Despar di Varapodio, alle dipendenze di Giuseppina Beatrice Ruffa. Lamentele principali: 1) incongruenza tra il rigetto e il precedente provvedimento del Tribunale di Palmi (16/4/2021) che aveva autorizzato lo svolgimento dell'attività lavorativa e/o almeno un colloquio; 2) insufficiente e contraddittoria motivazione del rigetto rispetto alla precedente autorizzazione (si eccepiva che il Magistrato aveva prima autorizzato un colloquio e poi respinto la richiesta principale, e che la nuova attività sarebbe più idonea a soddisfare le esigenze economiche del nucleo familiare rispetto all'attività agricola già autorizzata).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure manifestamente infondate: il provvedimento impugnato richiamava le negative informazioni di polizia (segnalazioni e coinvolgimenti di soggetti operanti presso l'impresa La Fenice, con riferimenti anche all'operazione "Erinni"), l'assenza di indicazione del salario nella proposta di lavoro, e la presenza di accessi che avrebbero permesso al ricorrente di incontrare "persone controindicate" eludendo i controlli. La Corte ha inoltre osservato che la diversa valutazione rispetto al Tribunale di Palmi deriva da una diversa piattaforma istruttoria (erano state acquisite nuove informazioni di polizia dopo l'autorizzazione al colloquio) e che le esigenze di controllo connesse alla misura restrittiva prevalgono sulle esigenze economiche del nucleo familiare. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Applicazione del principio del "favor impugnationis": il reclamo è stato riqualificato dal Presidente del Tribunale come ricorso per cassazione e gli atti trasmessi alla Corte per consentire l'impugnazione nella forma più favorevole al ricorrente
Sulla declaratoria di inammissibilità grava l'onere delle spese del procedimento e può seguire l'obbligo di versamento di una somma alla cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale norma fissando il versamento in euro 3.000,00
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Principio relativo alla mancata colpa nella determinazione della causa di inammissibilità: la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per attribuire colpa al ricorrente nella formazione dell'inammissibilità, ma ciò non ha impedito l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 52134 del 7/11/2019, citata)
Conferma che avverso provvedimenti del magistrato di sorveglianza concernenti modifica delle modalità di esecuzione delle misure alternative è esperibile il ricorso per cassazione per violazione di legge, trattandosi di provvedimenti che incidono sulla libertà personale
Massime di principio
- Il Magistrato di sorveglianza può legittimamente negare l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa se emergono informazioni di polizia negative riguardanti il contesto lavorativo o i soggetti con cui il detenuto potrebbe entrare in contatto.
- Un precedente provvedimento autorizzativo emesso da diverso giudice non vincola il Magistrato di sorveglianza quando, successivamente, siano pervenute nuove risultanze istruttorie; la diversa piattaforma probatoria giustifica decisioni contrastanti.
- La mera autorizzazione a un colloquio di lavoro non implica automaticamente l'autorizzazione all'assunzione: l'autorizzazione iniziale può essere limitata alla fase istruttoria e modificata se emergono nuovi elementi.
- Le esigenze di controllo connesse alla misura restrittiva possono prevalere sulle esigenze economiche della persona e del nucleo familiare, specialmente quando l'esercizio dell'attività rischia di compromettere l'efficacia del controllo.
- Una proposta di lavoro carente di elementi essenziali (per esempio l'indicazione del salario) indebolisce la richiesta di autorizzazione e può legittimare un rigetto per insufficienza istruttoria.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese e al versamento di una somma alla cassa delle ammende; il principio del "favor impugnationis" può comportare la riqualificazione formale dell'impugnazione da parte dell'organo giudicante.
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