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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6927/2022 del 25/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava il decreto del 29/4/2021 con cui il Magistrato di sorveglianza aveva respinto la richiesta di autorizzazione a svolgere attività lavorativa presso il supermercato Despar di Varapodio, alle dipendenze di Giuseppina Beatrice Ruffa. Lamentele principali: 1) incongruenza tra il rigetto e il precedente provvedimento del Tribunale di Palmi (16/4/2021) che aveva autorizzato lo svolgimento dell'attività lavorativa e/o almeno un colloquio; 2) insufficiente e contraddittoria motivazione del rigetto rispetto alla precedente autorizzazione (si eccepiva che il Magistrato aveva prima autorizzato un colloquio e poi respinto la richiesta principale, e che la nuova attività sarebbe più idonea a soddisfare le esigenze economiche del nucleo familiare rispetto all'attività agricola già autorizzata).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure manifestamente infondate: il provvedimento impugnato richiamava le negative informazioni di polizia (segnalazioni e coinvolgimenti di soggetti operanti presso l'impresa La Fenice, con riferimenti anche all'operazione "Erinni"), l'assenza di indicazione del salario nella proposta di lavoro, e la presenza di accessi che avrebbero permesso al ricorrente di incontrare "persone controindicate" eludendo i controlli. La Corte ha inoltre osservato che la diversa valutazione rispetto al Tribunale di Palmi deriva da una diversa piattaforma istruttoria (erano state acquisite nuove informazioni di polizia dopo l'autorizzazione al colloquio) e che le esigenze di controllo connesse alla misura restrittiva prevalgono sulle esigenze economiche del nucleo familiare. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    Applicazione del principio del "favor impugnationis": il reclamo è stato riqualificato dal Presidente del Tribunale come ricorso per cassazione e gli atti trasmessi alla Corte per consentire l'impugnazione nella forma più favorevole al ricorrente

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Sulla declaratoria di inammissibilità grava l'onere delle spese del procedimento e può seguire l'obbligo di versamento di una somma alla cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale norma fissando il versamento in euro 3.000,00

  • Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    Principio relativo alla mancata colpa nella determinazione della causa di inammissibilità: la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per attribuire colpa al ricorrente nella formazione dell'inammissibilità, ma ciò non ha impedito l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 52134 del 7/11/2019, citata)

    Conferma che avverso provvedimenti del magistrato di sorveglianza concernenti modifica delle modalità di esecuzione delle misure alternative è esperibile il ricorso per cassazione per violazione di legge, trattandosi di provvedimenti che incidono sulla libertà personale

Massime di principio

  • Il Magistrato di sorveglianza può legittimamente negare l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa se emergono informazioni di polizia negative riguardanti il contesto lavorativo o i soggetti con cui il detenuto potrebbe entrare in contatto.
  • Un precedente provvedimento autorizzativo emesso da diverso giudice non vincola il Magistrato di sorveglianza quando, successivamente, siano pervenute nuove risultanze istruttorie; la diversa piattaforma probatoria giustifica decisioni contrastanti.
  • La mera autorizzazione a un colloquio di lavoro non implica automaticamente l'autorizzazione all'assunzione: l'autorizzazione iniziale può essere limitata alla fase istruttoria e modificata se emergono nuovi elementi.
  • Le esigenze di controllo connesse alla misura restrittiva possono prevalere sulle esigenze economiche della persona e del nucleo familiare, specialmente quando l'esercizio dell'attività rischia di compromettere l'efficacia del controllo.
  • Una proposta di lavoro carente di elementi essenziali (per esempio l'indicazione del salario) indebolisce la richiesta di autorizzazione e può legittimare un rigetto per insufficienza istruttoria.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese e al versamento di una somma alla cassa delle ammende; il principio del "favor impugnationis" può comportare la riqualificazione formale dell'impugnazione da parte dell'organo giudicante.

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