Cassazione Penale, Ordinanza n. 20768/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il condannato ha impugnato l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva confermato il rigetto, da parte del magistrato di sorveglianza, della richiesta di esecuzione della pena presso il domicilio ai sensi dell'art. 1 della legge n. 199 del 2018. Nel ricorso ha dedotto errori di diritto e fallacia argomentativa del provvedimento impugnato. Nel corso del giudizio di legittimità è tuttavia emerso, dalla memoria difensiva, che dopo la proposizione del ricorso il condannato ha integralmente espiato la pena in data 17 dicembre 2024, in conformità al fine pena già indicato, con conseguente venir meno dell'utilità concreta e attuale dell'impugnazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che l'interesse a impugnare deve sussistere in modo attuale e concreto anche al momento della decisione. Poiché il ricorrente aveva nel frattempo espiato la pena, l'annullamento dell'ordinanza non avrebbe più potuto procurargli alcuna utilità. La Corte ha inoltre escluso la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, per assenza di soccombenza anche solo virtuale.
Norme richiamate
art. 1 l. n. 199 del 2018
norma invocata nella richiesta di esecuzione della pena presso il domicilio, oggetto del diniego confermato dal tribunale di sorveglianza
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
l'interesse a impugnare è requisito soggettivo dell'impugnazione e deve essere concreto, attuale e utilitaristico
art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
la sopravvenuta carenza di interesse determina l'inammissibilità del ricorso
richiamato implicitamente nel riferimento alla mancata condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria, esclusa per assenza di soccombenza
legge n. 199 del 2018
disciplina l'esecuzione della pena presso il domicilio, che costituiva l'oggetto della richiesta originaria
Massime di principio
- L'interesse a impugnare nel processo penale deve essere apprezzato in chiave utilitaristica: l'impugnazione è ammissibile solo se può apportare al ricorrente un vantaggio concreto e coerente con il sistema processuale.
- L'interesse a impugnare deve essere immediato, concreto e attuale non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche al momento della decisione.
- Se, nelle more del giudizio di legittimità, interviene un fatto che rende inutile la rimozione del provvedimento impugnato, il ricorso diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando l'impugnazione non può più produrre alcuna utilità pratica per effetto dell'esaurimento della pena o del superamento della situazione controversa, non vi è luogo a condanna alle spese né alla sanzione pecuniaria, in difetto di soccombenza anche solo virtuale.
Come è indicizzato
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