Cassazione Penale, Ordinanza n. 21660/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi confermata la condanna già pronunciata nei gradi di merito per furto aggravato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. L'unico motivo di ricorso, proposto a mezzo del difensore, è stato ritenuto privo di specificità perché sostanzialmente ripetitivo delle medesime doglianze già esaminate e disattese nei gradi di merito. La Corte ha rilevato che il ricorrente non si era confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva affrontato in modo corretto sia la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato sia l'inapplicabilità dell'art. 457 c.p. alla fattispecie concreta.
Norme richiamate
La Corte richiama la norma per escluderne l'applicabilità alla fattispecie concreta, ritenendo corretta la motivazione della sentenza impugnata sul punto.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La mancanza di specificità del motivo di ricorso ricorre quando le doglianze non colgono la ratio decidendi della decisione impugnata e non indicano reali errori logico-giuridici o di fatto della motivazione.
- Quando il giudice di merito abbia motivato adeguatamente sulla sussistenza dell'elemento soggettivo e sull'inapplicabilità di una diversa qualificazione giuridica, la Corte di cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso se la censura non si confronta con tale apparato argomentativo.
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