Cassazione Civile, Ordinanza n. 22650/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della cartella di pagamento relativa all'atto sanzionatorio oggetto del giudizio e della conseguente sopravvenuta carenza di interesse di entrambe le parti alla prosecuzione del processo. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio, con spese a carico della parte che le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
La controversia nasce da un atto di contestazione e irrogazione di sanzioni emesso dall'Amministrazione doganale a seguito della rettifica di una dichiarazione di importazione di lampade fluorescenti compatte a risparmio energetico. Secondo l'Ufficio, vi era stata una non corretta indicazione del paese di origine della merce e della relativa classificazione doganale. Il contribuente aveva impugnato l'atto ottenendo accoglimento in primo grado; in appello, la commissione regionale ha rigettato l'appello principale dell'Amministrazione e ritenuto assorbito l'incidentale del contribuente, osservando che dagli elementi probatori non emergeva un comportamento colposo del contribuente. In Cassazione l'Amministrazione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, cui il contribuente ha resistito con controricorso. Successivamente, però, il contribuente ha comunicato di avere presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 5 del d.l. n. 119/2018 e ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, documentando la definizione della cartella di pagamento collegata all'atto sanzionatorio e il pagamento di quanto dovuto.
Norme richiamate
La presentazione della domanda di definizione agevolata e il successivo pagamento di quanto dovuto per la cartella collegata alla sanzione determinano la definizione della pretesa e la conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
Massime di principio
- La definizione agevolata della pretesa tributaria o sanzionatoria, quando riguardi l'atto oggetto del giudizio e sia accompagnata dal pagamento di quanto dovuto, può determinare la sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla decisione, con estinzione del processo.
- Se la controversia perde oggetto per effetto della definizione della posizione sostanziale dedotta in giudizio, la Corte può dichiarare l'estinzione del giudizio senza esaminare il merito del ricorso.
- In caso di estinzione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da definizione agevolata, le spese seguono il criterio indicato nel provvedimento, restando a carico della parte che le ha anticipate.
Come è indicizzato
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