Ordinanza n. 320/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento Annullato del provvedimento di diniego del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Penna Sant’Andrea, Ing. Monica Di Mattia, comunicato in data 09 marzo 2026, con cui è stata respinta l’istanza di accesso agli atti prot. n. 372 del 20/01/2026, presentata dalla società ricorrente; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, non ha deciso né la domanda di annullamento del diniego né nel merito l'eccezione di incompetenza. Ai sensi dell'art. 47, comma 2, c.p.a., ha rimesso il ricorso al Presidente del TAR Abruzzo con sede all'Aquila affinché decida sull'eccezione di incompetenza sollevata dal Comune. Il provvedimento ha quindi natura interlocutoria sulla questione di competenza.
Atto impugnato: diniego del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Penna Sant'Andrea sull'istanza di accesso agli atti
Esito
La controversia
La società ha impugnato il diniego comunicato il 9 marzo 2026, relativo all'istanza di accesso agli atti presentata il 20 gennaio 2026, chiedendone l'annullamento insieme agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il Comune, costituendosi in giudizio, ha eccepito preliminarmente l'incompetenza territoriale della sezione staccata di Pescara ai sensi dell'art. 47 c.p.a., sostenendo che, poiché il Comune di Penna Sant'Andrea appartiene alla Provincia di Teramo, la competenza spetterebbe al TAR Abruzzo con sede nel capoluogo, e negando altresì la sussistenza di una competenza funzionale della sezione di Pescara.
Norme richiamate
dispone ai sensi dell’articolo 47 comma 2 cpa la rimessione del ricorso al Presidente del Tar Aquila per la decisione sulla eccezione
In presenza dell'eccezione di incompetenza, il collegio rimette il ricorso al Presidente del tribunale affinché decida sulla questione di competenza.
Massime di principio
- Quando la parte resistente eccepisce tempestivamente l'incompetenza del TAR adito, il collegio può rimettere il ricorso al presidente del tribunale, ai sensi dell'art. 47, comma 2, c.p.a., per la decisione sulla relativa eccezione, senza definire nel frattempo la domanda principale.
- La rimessione ai sensi dell'art. 47, comma 2, c.p.a. ha natura interlocutoria e non comporta una decisione né sulla competenza in senso definitivo né sul merito della controversia.
Come è indicizzato
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