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Ordinanza

Ordinanza n. 320/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento Annullato del provvedimento di diniego del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Penna Sant’Andrea, Ing. Monica Di Mattia, comunicato in data 09 marzo 2026, con cui è stata respinta l’istanza di accesso agli atti prot. n. 372 del 20/01/2026, presentata dalla società ricorrente; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202600120

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, non ha deciso né la domanda di annullamento del diniego né nel merito l'eccezione di incompetenza. Ai sensi dell'art. 47, comma 2, c.p.a., ha rimesso il ricorso al Presidente del TAR Abruzzo con sede all'Aquila affinché decida sull'eccezione di incompetenza sollevata dal Comune. Il provvedimento ha quindi natura interlocutoria sulla questione di competenza.

TAR Abruzzo - Pescara, Sez. IOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Penna Sant'Andrea sull'istanza di accesso agli atti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato il diniego comunicato il 9 marzo 2026, relativo all'istanza di accesso agli atti presentata il 20 gennaio 2026, chiedendone l'annullamento insieme agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il Comune, costituendosi in giudizio, ha eccepito preliminarmente l'incompetenza territoriale della sezione staccata di Pescara ai sensi dell'art. 47 c.p.a., sostenendo che, poiché il Comune di Penna Sant'Andrea appartiene alla Provincia di Teramo, la competenza spetterebbe al TAR Abruzzo con sede nel capoluogo, e negando altresì la sussistenza di una competenza funzionale della sezione di Pescara.

Norme richiamate

  • art. 47, comma 2, c.p.a.

    dispone ai sensi dell’articolo 47 comma 2 cpa la rimessione del ricorso al Presidente del Tar Aquila per la decisione sulla eccezione

    In presenza dell'eccezione di incompetenza, il collegio rimette il ricorso al Presidente del tribunale affinché decida sulla questione di competenza.

Massime di principio

  • Quando la parte resistente eccepisce tempestivamente l'incompetenza del TAR adito, il collegio può rimettere il ricorso al presidente del tribunale, ai sensi dell'art. 47, comma 2, c.p.a., per la decisione sulla relativa eccezione, senza definire nel frattempo la domanda principale.
  • La rimessione ai sensi dell'art. 47, comma 2, c.p.a. ha natura interlocutoria e non comporta una decisione né sulla competenza in senso definitivo né sul merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleCompetenza
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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