Cassazione Civile, Ordinanza n. 15256/2023 del 30/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione doganale aveva notificato alla società 20 avvisi di rettifica relativi a importazioni di pesce congelato effettuate tra il 2002 e il 2004, dichiarate come provenienti dalle Isole Mauritius, ma con origine successivamente disconosciuta dall'Ufficio. La C.T.R., in sede di rinvio dopo una precedente cassazione parziale, aveva nuovamente accolto l'appello della contribuente ritenendo che la nota dell'autorità doganale mauriziana del 25.2.2005 non potesse essere qualificata come notitia criminis e che, quindi, non operasse la proroga del termine triennale di cui all'art. 221, comma 3, del Codice doganale comunitario. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione dell'art. 384 c.p.c. e del principio di diritto già fissato dalla precedente sentenza di legittimità, sostenendo che il giudice di rinvio avesse disatteso l'accertamento vincolante secondo cui, dal 25.2.2005, decorreva la proroga del termine e non era quindi maturata la decadenza per le obbligazioni tributarie anteriori a tale data.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nel giudizio di rinvio conseguente a cassazione per violazione di legge, il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può rimettere in discussione gli accertamenti di fatto e giuridici già compiuti e sottesi alla precedente decisione di legittimità. Poiché la precedente sentenza aveva già attribuito alla nota acquisita il 25.2.2005 un effetto dirimente sulla proroga del termine ex art. 221, comma 3, del Codice doganale comunitario, la C.T.R. non poteva nuovamente negare tale effetto. La decisione impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, sezione staccata di Livorno, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi al principio di diritto indicato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Nel giudizio di rinvio, quando la cassazione è avvenuta per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione senza poter modificare gli accertamenti di fatto già acquisiti al processo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio comprende sia l'erronea ricognizione della fattispecie astratta sia la falsa applicazione della norma alla fattispecie concreta, anche quando il giudice trae dalla norma conseguenze giuridiche non coerenti con la sua corretta interpretazione.
art. 221, comma 3, Reg. CEE n. 2913/1992
La nota acquisita dall'autorità doganale il 25.2.2005 è stata considerata idonea a far decorrere la proroga triennale del termine di accertamento per le obbligazioni tributarie interessate.
Massime di principio
- Quando la cassazione annulla la sentenza per violazione o falsa applicazione di legge, il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato e non può riesaminare liberamente i fatti già accertati e posti a base della decisione cassata.
- La falsa applicazione di legge ricorre anche quando il giudice di merito, pur correttamente individuata la norma astratta, ne trae conseguenze giuridiche incompatibili con l'interpretazione data dalla Corte di cassazione alla fattispecie concreta.
- Nel rinvio, l'accertamento compiuto dalla Corte di cassazione sulla rilevanza giuridica di un fatto storico specifico vincola il giudice di rinvio, se tale accertamento costituisce il presupposto della pronuncia rescindente.
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