Ordinanza n. 3190/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. III, n. 6961/2026, che aveva accolto il ricorso di primo grado relativo alla procedura di gara
Esito
La controversia
La controversia riguarda la corretta interpretazione della lex specialis di una gara avente a oggetto la fornitura di un sistema per il monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio. Il sistema comprendeva l'apparecchiatura principale, identica nelle offerte delle due imprese controinteressate, il materiale consumabile e accessorio necessario al funzionamento e, per il sub-lotto 2 relativo agli interventi in awake surgery, un servizio di assistenza neuropsicologica preoperatoria, intraoperatoria e postoperatoria. Gli appelli sono stati proposti dall'impresa concorrente e dall'Azienda ospedaliero-universitaria contro la sentenza semplificata del TAR che aveva accolto il ricorso di primo grado. Il Consiglio di Stato ha rilevato che la relazione istruttoria dell'amministrazione non chiariva adeguatamente il contenuto dell'offerta tecnica dell'impresa aggiudicataria quanto all'assistenza neuropsicologica e che la documentazione prodotta non consentiva di ricostruire nitidamente la composizione delle due offerte tecnico-economiche. È stata quindi ritenuta necessaria l'acquisizione integrale delle offerte, con evidenziazione delle parti nelle quali gli operatori avevano precisato l'inclusione dell'assistenza neuropsicologica.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha riunito gli appelli ai fini della trattazione cautelare e ha disposto un incombente istruttorio, ordinando l'acquisizione integrale delle offerte tecnico-economiche delle due imprese, con specifica evidenziazione dei segmenti relativi all'inclusione dell'assistenza neuropsicologica. Ha ritenuto che la questione interpretativa sulla portata della lex specialis richiedesse un approfondimento nel merito, da svolgersi dopo l'istruttoria. In via cautelare ha accolto l'istanza proposta nel ricorso n. 5854/2026 e ha sospeso l'esecutività della sentenza del TAR. La sospensione è stata giustificata dall'esigenza di preservare la situazione esistente in vista della decisione a cognizione piena e dalla prevalenza dell'interesse pubblico all'esecuzione della fornitura secondo la graduatoria della commissione di gara, considerata anche la piena risarcibilità per equivalente dell'operatore eventualmente pretermesso. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata fissata l'udienza pubblica di merito per il 14 gennaio 2027.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base per la decisione sulla domanda cautelare in appello; l'istanza è stata accolta con sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Quando la decisione su un appello dipende dall'interpretazione della lex specialis e dagli effettivi contenuti delle offerte, il giudice può disporre l'acquisizione integrale della documentazione tecnico-economica, imponendo l'evidenziazione delle parti rilevanti ai fini della controversia.
- La tutela cautelare può essere accordata per preservare la res adhuc integra quando l'esecuzione della sentenza impugnata rischia di incidere sulla prosecuzione della fornitura secondo la graduatoria di gara e l'interesse dell'operatore eventualmente pretermesso risulta pienamente reintegrabile per equivalente.
- Nella ponderazione cautelare relativa all'esecuzione di una fornitura pubblica, può prevalere l'interesse pubblico alla sua esecuzione secondo la graduatoria della commissione di gara, qualora il pregiudizio del concorrente escluso o pretermesso sia integralmente risarcibile per equivalente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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