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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21226/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva la nullità dell'ordinanza impugnata e del provvedimento precedente (sospensione provvisoria degli arresti domiciliari) per omessa traduzione degli atti e per mancata nomina di un interprete, sostenendo di non conoscere la lingua italiana. Ha invocato la violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. e delle garanzie sovranazionali e costituzionali (art. 6 CEDU, art. 14 ICCPR, artt. 24 e 111 Cost.) in quanto la mancata traduzione e l'assenza di un interprete avrebbero impedito la sua consapevole partecipazione nel procedimento.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha richiamato il principio per cui la lingua del processo è l'italiano (art. 109 c.p.p.) e che la traduzione obbligatoria riguarda soltanto gli atti elencati dall'art. 143, comma 2, c.p.p., non includendo gli atti del procedimento di sorveglianza o dell'incidente di esecuzione. La giurisprudenza ammette una "traduzione funzionale" quando l'interessato formula una specifica richiesta che renda necessaria la traduzione per la presentazione di atti o memorie; tuttavia, nel caso di specie né il condannato né il difensore hanno chiesto la nomina di un interprete né la traduzione in udienza, né hanno indicato quale specifica esigenza difensiva sarebbe stata soddisfatta dalla traduzione. Non è stata dunque provata né allegata una situazione di pregiudizio concreto derivante dall'omissione. Per questi motivi la nullità invocata non è stata ritenuta sussistente né rilevabile d'ufficio. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 656 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla misura degli arresti domiciliari esecutivi; il provvedimento impugnato riguarda l'applicazione/cessazione di tale regime in esecuzione

  • art. 109 cod. proc. pen.

    Principio secondo cui la lingua del processo è l'italiano; da ciò discende che gli atti sono redatti in italiano come regola generale

  • art. 143 cod. proc. pen. (comma 1 e comma 2)

    Stabilisce l'obbligo di traduzione per specifici atti processuali significativi (comma 2) e la possibilità di traduzione funzionale su richiesta per consentire la partecipazione difensiva; la Corte ha ritenuto che gli atti di sorveglianza non siano ricompresi tra quelli la cui traduzione è automaticamente prevista

  • art. 6 CEDU (comma 3, lett. e)

    Richiamata come parametro sovranazionale delle garanzie del giusto processo e del diritto alla difesa; la giurisprudenza europea tutela la partecipazione consapevole dell'imputato, ma l'applicazione pratica richiede che l'alloglotta evidenzi pregiudizio concreto se non è stata data traduzione

  • art. 14 ICCPR (comma 3)

    Riferimento ai diritti processuali internazionali simili all'art. 6 CEDU; utilizzato a supporto della pretesa di tutela linguistica, ma la Corte ha richiamato l'onere probatorio del ricorrente

  • art. 24 Cost.

    Richiamato come principio costituzionale del diritto di difesa; la Corte l'ha posto in relazione alla necessità che il diritto sia concretamente esercitabile mediante richieste specifiche dell'interessato

  • art. 111 Cost.

    Richiama le garanzie del giusto processo e del contraddittorio; la Corte ha interpretato che tali garanzie non impongono automaticamente la traduzione di ogni atto processuale nell'assenza di richiesta e di allegazione di pregiudizio concreto

Massime di principio

  • La lingua del processo è l'italiano: la traduzione degli atti non è automatica per tutti i provvedimenti, ma è prevista per gli atti specifici elencati dall'art. 143 c.p.p.
  • Nei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza la traduzione automatica degli atti non è prevista; l'alloglotta deve formulare una richiesta specifica se ritiene necessaria la traduzione per esercitare un'effettiva difesa
  • Esiste la possibilità di una "traduzione funzionale" o della nomina di un interprete quando la traduzione è necessaria per la presentazione di una domanda o memoria: però il soggetto deve attivarsi e chiedere tale tutela
  • L'onere di allegare il pregiudizio è a carico del ricorrente/alloglotta: non è sufficiente lamentare astrattamente l'omissione; va indicato un interesse concreto, attuale e verificabile e come la mancata traduzione abbia inciso sulle scelte difensive
  • Se in udienza né l'imputato né il difensore chiedono l'interprete o la traduzione, la mancata nomina difficilmente potrà essere ritenuta causa di nullità o vizio rilevabile d'ufficio
  • In sede di impugnazione il giudice valuta la presenza di un interesse utile all'impugnazione (pregiudizio concreto o utilità difensiva): la mera invocazione di norme sovranazionali o costituzionali non basta senza la concreta indicazione del danno subito

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