Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24884/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente, sottoposto agli arresti domiciliari, era stato autorizzato dal G.I.P. il 15/4/2020 "a recarsi presso un fotografo/studio fotografico in San Martino Valle Caudina per ottenere le foto formato tessera" e poi "successivamente a recarsi presso il Comune" per il rinnovo del documento d'identità. Il 1 maggio 2020 il ricorrente si sarebbe allontanato per munirsi di fototessera presso un apparecchio automatico. La Corte di appello lo condannò per evasione (art. 385 cod. pen.), ritenendo infondata la giustificazione dell'allontanamento: a suo dire l'autorizzazione non era sufficiente perché non specificava tempi e modalità e non autorizzava l'uso di apparecchi automatici, e vi sarebbe stata la volontà di eludere le prescrizioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello si sia basata su argomentazioni congetturali, contraddittorie e prive di elementi oggettivi idonei a dimostrare che l'allontanamento fosse per finalità diverse da quelle autorizzate. L'autorizzazione del G.I.P., priva di specificazioni temporali e limitative sulle modalità (fotografo o apparecchio automatico), legittimava il temporaneo allontanamento. Poiché mancavano prove concrete e univoche del dolo o dell'abuso dell'autorizzazione, la condanna doveva essere riformata. Sentenza impugnata annullata senza rinvio; assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato.

Norme richiamate

  • art. 385 cod.pen.

    La Corte ha inteso che, in presenza di un'autorizzazione del G.I.P. a un temporaneo allontanamento per ottenere fototessera e chiedere il documento, non può sussistere il reato di evasione senza elementi oggettivi che dimostrino che l'allontanamento sia avvenuto per scopi diversi da quelli autorizzati; il dolo dell'evasione non può essere desunto con semplici congetture.

Massime di principio

  • Un'autorizzazione del G.I.P. ad allontanarsi dagli arresti domiciliari per uno specifico scopo deve essere interpretata in modo sostanziale: è irrilevante che l'autorizzazione non indichi la modalità tecnica (fotografo professionale o apparecchio automatico) purché lo scopo rimanga quello autorizzato.
  • Se il provvedimento autorizzativo non contiene limiti temporali, rileva la plausibilità che l'interessato esegua l'adempimento anche in data successiva; l'onere di provare l'abuso dell'autorizzazione grava sull'accusa.
  • Le motivazioni di condanna basate su ragionamenti congetturali, contraddittori o prive di elementi indiziari oggettivi non soddisfano il principio di prova oltre ogni ragionevole dubbio e devono condurre all'assoluzione.
  • La semplice presenza dell'autorizzazione in capo all'imputato e la comunicazione dell'evento di controllo alle forze dell'ordine conviventi sono elementi che rafforzano la giustificazione dell'allontanamento ma non esauriscono l'accertamento: l'accusa necessita di fatti concreti che dimostrino intenzioni difformi dallo scopo autorizzato.
  • In situazioni analoghe, chi è autorizzato a allontanarsi dovrebbe conservare e mostrare l'autorizzazione e, se possibile, fornire elementi temporali e fattuali a supporto dell'adempimento per prevenire contestazioni di abuso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.