Cassazione Penale, Ordinanza n. 24753/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione non entra nel merito della responsabilità, ma conferma l'esito sfavorevole già maturato in appello per effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano del 23 settembre 2024, articolando tre censure: con il primo motivo ha denunciato il travisamento della prova in relazione al reato di lesioni aggravate contestato al capo b); con il secondo motivo ha dedotto l'inosservanza dell'art. 479 c.p. e il vizio di motivazione in relazione al reato contestato al capo c); con il terzo motivo ha lamentato l'erronea applicazione dell'art. 368 c.p. sotto il profilo dell'elemento soggettivo. In memoria depositata il 5 marzo 2025 sono state ribadite le medesime doglianze. La Corte ha ritenuto che tutte le censure, pur formalmente prospettate come vizi di legittimità, mirassero in realtà a ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità.
Norme richiamate
la norma è richiamata come oggetto della censura difensiva; la Corte non ne svolge un'interpretazione autonoma, limitandosi a rilevare che la doglianza implica una rivalutazione del merito probatorio.
la norma è evocata dal ricorrente per contestare l'elemento soggettivo del reato; la Corte non affronta il merito della qualificazione, perché reputa la doglianza inammissibile in quanto volta a sollecitare una diversa lettura delle prove.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste del travisamento della prova o del vizio di motivazione, si risolvano nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio.
- Le doglianze relative alla sussistenza del fatto, alla ricostruzione probatoria o all'elemento soggettivo del reato non possono essere riesaminate dalla Corte di cassazione se ciò richiede un apprezzamento di merito non consentito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 7 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24733/2025 del 07/07/2025
- ordinanza_penale · 7 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24735/2025 del 07/07/2025
- ordinanza_penale · 7 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24736/2025 del 07/07/2025
- ordinanza_penale · 7 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24737/2025 del 07/07/2025
- ordinanza_penale · 7 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24739/2025 del 07/07/2025
- ordinanza_penale · 7 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24741/2025 del 07/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →