Sentenza del 10/05/2018 n. 85 - Comm. Trib. Prov. Novara
TributiLocali - ICI - IMU - Abitazione principale - Esenzione/esclusione - Riconoscimento del diritto - Criterio di applicazione -Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda i criteri per individuare l'immobile avente diritto all'esenzione o all'agevolazione per abitazione principale ai fini ICI e IMU. Per l'ICI era sufficiente che l'unità immobiliare fosse posseduta a titolo di proprietà o altro diritto reale e fosse utilizzabile come dimora abituale anche dai familiari. Per l'IMU, invece, la disciplina richiede che il possessore e il nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nell'immobile. Qualora i componenti del nucleo familiare abbiano dimora e residenza in immobili diversi situati nello stesso Comune, il beneficio può essere riconosciuto soltanto per un unico immobile, così da evitare duplicazioni elusive tra coniugi o familiari.
La decisione
Il principio affermato è che la richiesta di applicazione del beneficio è legittima esclusivamente per un solo appartamento appartenente al nucleo familiare. Per l'IMU devono sussistere congiuntamente la dimora abituale e la residenza anagrafica del possessore e del nucleo familiare, salvo il limite per cui, in caso di immobili diversi nello stesso Comune, l'agevolazione spetta comunque a un solo immobile. Il testo non indica espressamente l'esito processuale formale, ma il principio risulta favorevole al riconoscimento del beneficio limitatamente a un'unica abitazione principale e contrario alla sua duplicazione.
Norme richiamate
Disciplina ICI sull'abitazione principale
Ai fini ICI, l'abitazione principale era individuata nell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o altro diritto reale e utilizzabile come dimora abituale anche dai familiari.
D.L. 201/2011, art. 13, comma 2
l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente
Per l'IMU, l'abitazione principale richiede la coincidenza della dimora abituale e della residenza anagrafica del possessore e del nucleo familiare nell'immobile.
D.L. 16/2012, modificativo dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi del territorio comunale le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile
Quando i componenti del nucleo familiare occupano immobili diversi nello stesso Comune, l'agevolazione può essere applicata a un solo immobile e non può essere duplicata per ciascun coniuge o familiare.
Massime di principio
- Per ottenere l'agevolazione IMU sull'abitazione principale occorre verificare sia la residenza anagrafica sia la dimora abituale del possessore e del nucleo familiare.
- Se i coniugi o i componenti del nucleo familiare risultano residenti e dimoranti in immobili diversi situati nello stesso Comune, l'agevolazione spetta a un solo immobile.
- La disciplina mira a impedire l'uso della separazione formale delle residenze o delle abitazioni per ottenere una doppia esenzione all'interno dello stesso nucleo familiare.
- Non è sufficiente essere proprietari dell'immobile: ai fini IMU è necessario che l'immobile costituisca effettivamente la casa di abitazione principale secondo i requisiti legali.
- I criteri applicabili devono essere individuati in base all'anno d'imposta, poiché la nozione di abitazione principale e i relativi requisiti sono cambiati tra ICI e IMU.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 10 mag 2018Sentenza del 10/05/2018 n. 275 - Comm. Trib. Prov. Brescia
- Sentenza · 10 mag 2018Sentenza del 10/05/2018 n. 522 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 10 mag 2018Sentenza del 10/05/2018 n. 1940 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 10 mag 2018Sentenza del 10/05/2018 n. 1942 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 10 mag 2018Sentenza del 10/05/2018 n. 1943 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 10 mag 2018Sentenza del 10/05/2018 n. 1944 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →