Sentenza del 10/05/2018 n. 1944 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Atto di appello. Mera riproposizione delle difese svolte in primo grado. Inammissibilità. Sussistenza. Ragioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appello è stato proposto mediante la mera riproposizione delle difese già svolte in primo grado, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata. L'appellante non ha individuato i capi della decisione contestati né ha indicato le ragioni di fatto e di diritto dirette a confutare le argomentazioni poste dal primo giudice a fondamento della decisione.
La decisione
Il gravame è stato ritenuto inammissibile ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992. L'inammissibilità è rilevabile d'ufficio, non è sanabile dall'attività difensiva della controparte e deriva dall'assenza di motivi specifici di impugnazione. In particolare, non è sufficiente riproporre le difese di primo grado: l'appello deve contenere una parte argomentativa specificamente diretta a incrinare il fondamento logico-giuridico della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992
L'appello è inammissibile se non contiene i motivi specifici dell'impugnazione.
La norma impone all'appellante di formulare censure specifiche contro la sentenza impugnata, indicando i capi contestati e confutando le ragioni di fatto e di diritto che li sorreggono. La mera riproposizione delle difese svolte in primo grado non soddisfa tale requisito.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'atto di appello deve confrontarsi direttamente con la motivazione della sentenza di primo grado; non è sufficiente ripetere le argomentazioni già formulate in precedenza.
- Per evitare l'inammissibilità, occorre indicare con chiarezza quali capi della sentenza vengono impugnati e spiegare perché le relative motivazioni sarebbero errate, sia in fatto sia in diritto.
- L'appello deve contenere una parte volitiva, cioè la richiesta di riforma o eliminazione della decisione, e una parte argomentativa, cioè la confutazione specifica delle ragioni del primo giudice.
- L'inammissibilità per carenza di motivi specifici può essere rilevata d'ufficio e non viene sanata dal fatto che la controparte abbia comunque svolto le proprie difese.
- In situazioni analoghe, è opportuno strutturare ogni motivo di appello collegandolo a una specifica statuizione della sentenza e illustrando puntualmente l'errore denunciato.
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