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Sentenza

Sentenza del 10/05/2018 n. 1940 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Misure cautelati ex art. 22 D. Lgs. n. 472/1997. Presupposti. Applicabilità in base al mero ammontare della pretesa creditoria dell'Amministrazione Finanziaria. Esclusione. Ragioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La concessione della misura cautelare non può essere fondata sul mero ammontare del credito erariale. Il giudice deve verificare in concreto la sussistenza del periculum in mora, valutando gli elementi specificamente indicati dall'Amministrazione Finanziaria. In assenza di prova di condotte del contribuente dirette a disperdere o ridurre la garanzia patrimoniale, la misura cautelare deve essere esclusa o non può essere confermata.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la possibilità di concedere le misure cautelari previste dall'art. 22 del D.Lgs. n. 472/1997 sulla base del solo rilevante ammontare della pretesa tributaria. Tali misure richiedono sia il fumus boni juris, cioè la plausibile fondatezza del credito, sia il periculum in mora, consistente in un fondato timore di perdere la garanzia patrimoniale del credito. L'Amministrazione deve quindi indicare e dimostrare elementi concreti dai quali emerga che il contribuente abbia compiuto, o stia per compiere, atti dispositivi o altri comportamenti idonei a sottrarre beni al proprio patrimonio. Il semplice importo elevato del debito non è sufficiente, perché non può trasformarsi in un criterio automatico o in una sanzione basata esclusivamente su un dato quantitativo.

Norme richiamate

  • Art. 22 del D.Lgs. n. 472/1997

    un fondato timore di perdere la garanzia del credito

    La norma disciplina misure cautelari che presuppongono il fumus boni juris e il periculum in mora. Il pericolo deve essere concreto e attuale, non potendo essere desunto automaticamente dal solo ammontare della pretesa tributaria.

  • Cass. n. 24527/2007

    Il giudice deve valutare gli elementi concreti allegati dall'Amministrazione per dimostrare il rischio di perdita della garanzia patrimoniale; l'entità del credito, considerata isolatamente, non è sufficiente.

Massime di principio

  • Le misure cautelari tributarie non possono essere applicate automaticamente in ragione dell'elevato importo del debito.
  • L'Amministrazione deve provare un concreto pericolo per la riscossione, indicando atti di disposizione, trasferimenti, occultamenti o altri comportamenti idonei a depauperare il patrimonio del contribuente.
  • Il giudice deve distinguere la fondatezza del credito dal rischio concreto di sua futura inesigibilità: sono presupposti autonomi e devono essere entrambi dimostrati.
  • In una situazione analoga, il contribuente può contestare la misura evidenziando l'assenza di condotte di dispersione patrimoniale e la mera natura quantitativa degli elementi posti a fondamento della richiesta.
  • La consistenza del debito può eventualmente concorrere alla valutazione complessiva del rischio, ma non può costituire, da sola, la prova del periculum in mora.

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