Sentenza del 10/05/2018 n. 522 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Accise - prodotti energetici - carburanti per autotrazione - utilizzo alternativo - esenzioni - ammissibilità - condizioni - D.M. n. 322 del 1995 - applicabilità - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il mancato pagamento dell'accisa su circa 20.000 litri di Vicobyk-4040, importati negli anni 2009-2011 e classificati dall'Ufficio come oli da gas utilizzabili come carburante per autotrazione. La società sosteneva che il prodotto fosse stato impiegato come additivo nella produzione di materie plastiche e invocava l'esenzione prevista dall'art. 24 del T.U.A. L'Agenzia contestava tale esenzione, rilevando che la società non aveva presentato, almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'attività, la denuncia di impiego dei prodotti petroliferi non denaturati prevista dal D.M. n. 322 del 1995, né aveva consentito i controlli preventivi sull'effettivo utilizzo del prodotto.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale aveva inizialmente accolto il ricorso della società, ritenendo dimostrato l'utilizzo non carburante del prodotto. In appello, tuttavia, l'Agenzia delle Dogane ha ottenuto la riforma sostanziale di tale decisione: l'appello è stato accolto e sono stati confermati la legittimità dell'avviso di pagamento delle accise e dell'atto di irrogazione delle sanzioni. Il giudice ha stabilito che l'esenzione non poteva essere riconosciuta perché la società non aveva rispettato gli adempimenti preventivi del D.M. n. 322 del 1995, considerati condizioni sostanziali e non meri formalismi. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1995 (T.U.A.)
La possibilità di utilizzare determinati prodotti qualificati come energetici per finalità diverse dal riscaldamento o dall'autotrazione è soggetta al rispetto di particolari disposizioni normative.
La classificazione del prodotto energetico comporta, in linea generale, l'applicazione dell'accisa. L'utilizzo per finalità diverse dall'autotrazione o dalla combustione può escludere l'imposta solo se sono rispettate le condizioni normative previste per l'esenzione.
Art. 24 del D.Lgs. n. 504/1995 (T.U.A.)
Prevede ipotesi di esenzione dall'accisa per determinati impieghi dei prodotti energetici. L'esenzione ha natura derogatoria rispetto alla regola generale dell'imponibilità e deve essere richiesta e documentata nel rispetto degli adempimenti prescritti.
D.M. n. 322 del 1995
Regolamento per l'impiego dei prodotti petroliferi in usi diversi dalla carburazione e dalla combustione.
Per utilizzare prodotti petroliferi non denaturati in esenzione d'imposta occorre presentare la denuncia di impiego almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'attività, così da consentire all'Ufficio i controlli previsti dall'art. 3. Tali adempimenti sono condizioni sostanziali per l'accesso all'esenzione e non semplici formalità burocratiche.
Cassazione, sentenze n. 10280/2008 e n. 6099/2011
Chi invoca un trattamento fiscale agevolativo o esentativo deve dimostrare il rispetto di tutte le condizioni, formali e sostanziali, richieste dalla legge e la sussistenza dei presupposti per derogare alla regola generale dell'imponibilità.
Massime di principio
- Quando un contribuente invoca un'esenzione o un'agevolazione fiscale, non è sufficiente dimostrare soltanto l'utilizzo sostanziale del bene per una finalità agevolata: occorre rispettare anche tutti gli adempimenti procedurali previsti dalla normativa.
- La mancata presentazione preventiva della denuncia o della richiesta autorizzativa può impedire il riconoscimento dell'esenzione, anche se il contribuente dimostra che il prodotto non è stato concretamente utilizzato come carburante.
- Gli adempimenti che consentono all'Amministrazione di effettuare controlli preventivi sull'uso del prodotto possono essere considerati condizioni sostanziali dell'agevolazione, non meri formalismi sanabili successivamente.
- In materia di accise, la classificazione normativa del prodotto determina la regola generale dell'imponibilità; l'onere di provare sia la destinazione agevolata sia il rispetto delle condizioni per l'esenzione grava sul contribuente.
- Prima di utilizzare prodotti energetici in impieghi diversi dalla carburazione o dalla combustione, è opportuno presentare tempestivamente la denuncia prevista e conservare la documentazione tecnica, contabile e autorizzativa idonea a dimostrare destinazione e modalità d'impiego.
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