Sentenza del 10/05/2018 n. 1942 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Imposta di Registro. Onere probatorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'assoggettamento a imposta di registro di un decreto ingiuntivo. Il ricorrente ha contestato l'applicazione dell'imposta proporzionale del 3%, sostenendo che tale imposizione è dovuta soltanto quando il decreto ingiuntivo reca la formula di immediata esecutività. L'Amministrazione aveva l'onere di provare l'esistenza del presupposto impositivo.
La decisione
La sentenza afferma che, ai fini dell'imposta di registro, il decreto ingiuntivo è soggetto all'imposta proporzionale del 3% soltanto se munito di formula di immediata esecutività. Nel processo tributario, che è giudizio dispositivo, l'Amministrazione deve dimostrare i fatti costitutivi della pretesa. Se tale prova non viene fornita, e il giudice non può supplire alle carenze probatorie delle parti mediante i propri poteri istruttori ex art. 7 del D. Lgs. 546/1992, la domanda dell'Amministrazione deve essere respinta.
Norme richiamate
Art. 7, D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
I poteri istruttori del giudice tributario non eliminano l'onere probatorio delle parti. Chi fonda la propria pretesa deve dimostrarne i presupposti, subendo altrimenti le conseguenze del mancato assolvimento dell'onere.
Disciplina dell'imposta di registro applicabile ai decreti ingiuntivi
Il decreto ingiuntivo è assoggettato all'imposta proporzionale del 3% soltanto quando reca la formula di immediata esecutività; l'Amministrazione deve provare la presenza di tale requisito.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione emette una pretesa tributaria, deve provare tutti i fatti che costituiscono il presupposto dell'imposta, non potendo basarsi su mere presunzioni non dimostrate.
- In materia di imposta di registro, la qualificazione e gli effetti giuridici concreti dell'atto sono determinanti per individuare il regime impositivo applicabile.
- Se l'applicazione dell'imposta proporzionale dipende da una specifica caratteristica dell'atto, come l'immediata esecutività, tale caratteristica deve risultare documentalmente provata.
- Nel processo tributario il giudice non è tenuto a colmare integralmente le lacune probatorie delle parti: la parte che non dimostra i fatti posti a fondamento della propria domanda rischia il rigetto.
- In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe contestare sia l'aliquota applicata sia l'assenza di prova del presupposto impositivo, producendo il testo dell'atto e verificando la presenza della formula di immediata esecutività.
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