Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19259/2021 del 07/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società per il pagamento di prestazioni rese in base a un contratto avente ad oggetto procedure di certificazione. La società ingiunta propose opposizione, ma notificò l’atto presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell’art. 82 r.d. 37/1934, nonostante risultasse indicato un indirizzo PEC. Il Tribunale ordinò la rinnovazione della notifica; la controparte eccepì la tardività dell’opposizione. Il primo giudice dichiarò improcedibile l’opposizione per tardività e, nel merito, accolse la domanda monitoria, rigettando anche la riconvenzionale di inadempimento. La Corte d’appello confermò, ritenendo che la notifica fosse nulla ma non sanabile né rinnovabile, perché l’opposizione a decreto ingiuntivo è soggetta a termine perentorio. Nel ricorso per cassazione si deducevano due censure: violazione degli artt. 156 e 164 c.p.c. per avere la Corte escluso la sanatoria della nullità nonostante la costituzione spontanea dell’opposta e il raggiungimento dello scopo, e violazione degli artt. 164 e 291 c.p.c. per non avere riconosciuto che la rinnovazione della notifica impediva la decadenza e produceva effetti ex tunc.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli connessi e fondati. Ha qualificato la notificazione dell’opposizione eseguita in cancelleria, anziché all’indirizzo PEC indicato, come nullità e non come inesistenza. Ha ribadito che, in caso di nullità della notificazione, il giudice deve ordinarne la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. e che la rinnovazione o la costituzione della parte intimata sanano il vizio con efficacia retroattiva, impedendo la decadenza. Poiché il tribunale aveva correttamente disposto la rinnovazione e, dopo di essa, la controparte si era costituita, la nullità doveva considerarsi sanata ex tunc. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 82 r.d. 37/1934

    notificazione presso la cancelleria del tribunale

    La notifica dell’atto di opposizione effettuata in cancelleria, in presenza dell’indicazione della PEC del difensore, integra un vizio di nullità della notificazione.

  • art. 125 c.p.c.

    Nel mutato contesto normativo, l’obbligo di indicare l’indirizzo PEC incide sulle modalità di notificazione e sulla domiciliazione ex lege presso la cancelleria.

  • art. 366 c.p.c.

    L’omessa indicazione della PEC rileva anche nel giudizio di cassazione ai fini della domiciliazione ex lege presso la cancelleria.

  • art. 156 c.p.c.

    La nullità della notificazione è sanata quando l’atto raggiunge lo scopo cui è destinato, anche per effetto della costituzione della parte intimata.

  • art. 164 c.p.c.

    La nullità dell’atto introduttivo o della notificazione è suscettibile di sanatoria e non determina automaticamente l’improcedibilità definitiva.

  • art. 291 c.p.c.

    Rilevata la nullità della notificazione, il giudice deve disporne la rinnovazione; se eseguita regolarmente, la rinnovazione impedisce la decadenza e opera con efficacia retroattiva.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stata dedotta la violazione di legge quale motivo di ricorso per cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È stato dedotto anche l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Massime di principio

  • La notificazione dell’opposizione a decreto ingiuntivo eseguita in modo difforme dal modello legale non è inesistente se conserva gli elementi essenziali dell’atto notificatorio; in tal caso il vizio è di nullità e non preclude la sanatoria.
  • La nullità della notificazione deve essere sanata, ove possibile, mediante rinnovazione ex art. 291 c.p.c. o per raggiungimento dello scopo, con effetti ex tunc, anche quando l’atto è soggetto a termine perentorio.
  • Il termine perentorio per proporre opposizione a decreto ingiuntivo non impedisce la rinnovazione della notificazione ordinata dal giudice, né la sanatoria retroattiva del vizio già verificatosi.
  • La costituzione dell’opposta, anche se finalizzata a eccepire il vizio, può sanare la nullità della notificazione se l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo processuale.

Come è indicizzato

MaterieDecreto ingiuntivoNotificazioniImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.