Cassazione Penale, Ordinanza n. 17413/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in primo grado e con sentenza confermata dalla Corte d'appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione di merito che lo ha ritenuto responsabile del reato di abbandono di rifiuti non pericolosi. La difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, contestando: la conferma dell'affermazione di responsabilità penale; la qualificazione del materiale sequestrato come rifiuto; la riconducibilità dell'abbandono all'imputato; la non occasionalità della condotta; e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Le censure miravano, in sostanza, a ottenere una diversa lettura delle risultanze probatorie e una rivalutazione del merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero dirette non a denunciare reali vizi di legittimità, ma a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione del fatto, attività preclusa in sede di legittimità se le motivazioni della sentenza impugnata sono congrue e non manifestamente illogiche. Ha inoltre ritenuto reiterativa e non specificamente confutata la censura sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., alla luce della motivazione della Corte territoriale che valorizzava, tra l'altro, il rilevante quantitativo di materiale abbandonato e l'omesso utilizzo dell'impianto esistente nella struttura. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la motivazione di merito, adeguata e non specificamente superata dal ricorrente, evidenzi elementi ostativi come il notevole quantitativo di materiale abbandonato e l'omesso utilizzo dell'impianto esistente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano in una diversa lettura delle prove o in una rivalutazione del merito; sono ammissibili solo doglianze su mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su aspetti decisivi.
- Le contestazioni sulla qualificazione giuridica di un materiale come rifiuto e sulla riconducibilità della condotta all'imputato non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione del compendio istruttorio quando la decisione di merito ha fornito una motivazione coerente e aderente agli elementi acquisiti.
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. è inammissibile se si limita a riproporre valutazioni già disattese dal giudice di merito senza confrontarsi in modo specifico con gli argomenti ostativi posti a base del diniego.
- Quando il giudice di merito ha motivato in modo esaustivo sulla non occasionalità della condotta, sul notevole quantitativo del materiale abbandonato e sulla mancata utilizzazione di impianti disponibili, la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella di merito.
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