Sentenza del 08/05/2018 n. 525 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Accertamento - delega di firma "in bianco" - nullità - art. 42, D.P.R. n. 600/73.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa delega di firma in bianco determina la nullità dell’avviso di accertamento, poiché l’atto non rispetta le prescrizioni sulla sottoscrizione e sull’identificazione del funzionario responsabile. Il contribuente ottiene quindi l’annullamento dell’atto impugnato, salvo eventuali ulteriori profili processuali non indicati nel testo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso riguarda la validità dell’avviso di accertamento sottoscritto in forza di una delega di firma "in bianco", ossia priva dell’indicazione nominativa del funzionario delegato. Secondo il principio richiamato dalla Corte di Cassazione, tale modalità non consente di identificare il soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto e viola i requisiti previsti dall’art. 42 del D.P.R. n. 600/1973.
Norme richiamate
Art. 42 del D.P.R. n. 600/1973
La delega di firma deve consentire l’identificazione del funzionario delegato.
La sottoscrizione dell’avviso di accertamento deve essere riconducibile a un soggetto identificabile e legittimato. Una delega priva del nominativo del funzionario firmatario, qualificata come delega in bianco, non soddisfa tali requisiti e comporta la nullità dell’atto.
Sentenze della Corte di Cassazione nn. 22800, 22803 e 22810 del 2015
La delega di firma in bianco, senza indicazione nominativa del funzionario firmatario, determina la nullità dell’avviso di accertamento.
La Corte ha affermato che la delega deve essere sufficientemente determinata da permettere di individuare il soggetto autorizzato alla firma; una delega generica o priva del nominativo non è idonea a legittimare la sottoscrizione dell’atto.
Massime di principio
- Negli atti tributari per i quali la legge richiede la sottoscrizione di un soggetto legittimato, la delega deve permettere di identificare concretamente il funzionario delegato.
- Una delega generica, impersonale o priva dell’indicazione nominativa del firmatario può comportare la nullità dell’atto, se impedisce di verificare la provenienza e la legittimazione della sottoscrizione.
- Il contribuente che contesta la validità dell’atto deve dedurre specificamente il difetto di sottoscrizione o di delega; l’Amministrazione deve poter dimostrare l’esistenza e la validità della delega.
- La verifica deve riguardare sia il contenuto della delega sia la corrispondenza tra il soggetto delegato e il funzionario che ha firmato l’atto.
- Il principio è riferito agli avvisi di accertamento disciplinati dall’art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 e non implica automaticamente l’applicazione identica a ogni altro atto amministrativo o tributario.
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