Cassazione Penale, Sentenza n. 16108/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna per i reati ascritti agli artt. 110 e 648-bis c.p. (smontaggio e riciclaggio di autovetture). Antonio Iervolino deduce la violazione degli artt. 648 e 648-bis perché avrebbe solo occultato il telaio di un'autovettura, senza partecipare allo smontaggio, quindi il riciclaggio sarebbe già stato consumato. Pasquale Liguori chiede la derubricazione in ricettazione (art. 648 c.p.), sostenendo che dall'istruttoria risulti solo il trasporto di beni di provenienza illecita, non attività di riciclaggio. Luigi Liguori e Salvatore Reale sostengono che lo smontaggio effettuato come coadiutori poteva essere privo della coscienza della provenienza furtiva e quindi non integrare il reato più grave.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili: i motivi sono stati ritenuti generici e non confrontati con il contenuto della sentenza impugnata; in via sostanziale la Corte ha ritenuto manifestamente infondati gli argomenti di merito. In particolare, la Corte territoriale aveva evidenziato che Iervolino si era recato in officina per ottenere la pressatura della carcassa al fine di occultare il veicolo (elemento dissimulatorio), che il trasporto e le attività di trasformazione possono integrare il reato di riciclaggio ai sensi dell'art. 648-bis anche se non si procede a una vera e propria 'trasformazione' purché rendano difficile l'individuazione della provenienza, e che Reale e Luigi Liguori avevano ammesso lo smontaggio. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Regola il concorso di persone nel reato: ciascun partecipante può essere ritenuto responsabile anche per l'azione complessiva del gruppo se ha contribuito consapevolmente.
Ricettazione: norma alternativa presa in considerazione dai ricorrenti per una possibile derubricazione; la Corte ritiene però che i fatti non si esauriscano nel mero possesso/trasporto.
Riciclaggio: la Corte interpreta la norma in senso estensivo rispetto a comportamenti che rendono difficile l'individuazione della provenienza illecita (trasporto, trasformazione, occultamento), ritenendo che anche attività apparentemente limitate possano integrarla se finalizzate alla dissimulazione.
Giurisprudenza - Sez. 2, n. 45230 del 26/11/2024 (Essarrar)
Sostiene che anche il mero trasporto o attività di occultamento può rilevare ai fini dell'art. 648-bis quando idoneo a rendere difficile l'identificazione della provenienza illecita.
Giurisprudenza - Sez. 2, n. 23774 del 13/07/2020 (Aatifi)
Conferma l'indirizzo secondo cui atti di trasformazione o di occultamento, pur limitati, possono integrare il reato di riciclaggio se funzionali a occultare l'origine illecita dei beni.
Massime di principio
- La partecipazione come coautore o coadiutore a un'attività integrata di smontaggio/occultamento rende ciascun partecipante responsabile per l'azione collettiva se il suo contributo è consapevole.
- Il mero trasporto o operazioni di apparente 'trasformazione' dei beni possono integrare il reato di riciclaggio (art. 648-bis) quando sono dirette a rendere difficile l'individuazione della provenienza illecita.
- La presenza di un fine dissimulatorio (es. pressare o occultare parti per nascondere la provenienza) è un elemento cruciale per qualificare la condotta come riciclaggio.
- Le dichiarazioni di necessità o la condizione di disoccupazione non escludono automaticamente la responsabilità penale: è necessario valutare la consapevolezza della provenienza illecita e il ruolo concreto svolto.
- Per impugnare con successo in Cassazione è necessario proporre motivi specifici e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della decisione impugnata; motivi generici o meramente assertivi sono dichiarati inammissibili.
- Le ammissioni/confessioni dei ricorrenti in fase di merito costituiscono elemento probatorio rilevante e possono rafforzare la conferma della condanna in sede di legittimità.
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