Cassazione Penale, Ordinanza n. 36671/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 13 gennaio 2026 della Corte di appello di Catania, che, a seguito della concorde richiesta delle parti e della rinuncia ai motivi di appello, aveva rideterminato la pena ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. Il ricorso deduceva un vizio di motivazione relativo all’entità della pena irrogata. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso non esperibile, poiché contro la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. le doglianze sulla determinazione della pena sono ammissibili soltanto se la pena è illegale, perché fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge; nel caso concreto era dedotto un vizio motivazionale, non l’illegalità della sanzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha precisato che, contro la sentenza di concordato in appello con rinuncia ai motivi, il ricorso per cassazione è ammesso per questioni relative alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione rispetto all’accordo; sono invece inammissibili le censure sui motivi rinunciati, sull’omessa valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sulla pena, salvo che ne sia dedotta l’illegalità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall'art. 599-bis cod proc:. pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto con il quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate e sull'entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte congiunta dell'impugnazione proposta.
Il concordato in appello consente alle parti di accordarsi sulla qualificazione giuridica delle condotte e sulla pena, con rinuncia totale o parziale alla valutazione autonoma dei motivi di impugnazione.
Il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendo esperibile avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione contro una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. non è esperibile per censure estranee ai limitati motivi ammessi.
Va, allora, ricordato che contro la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. il ricorso per cassazione è ammissibile solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., e altresì a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge.
Nel giudizio conseguente al concordato in appello non sono ammissibili censure fondate sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.
art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103
Il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall'art. 599-bis cod proc:. pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto con il quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate e sull'entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte congiunta dell'impugnazione proposta.
La disposizione è richiamata quale norma di riforma dell’istituto del concordato con rinuncia ai motivi di appello.
Massime di principio
- Contro una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per censure concernenti la formazione della volontà della parte di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero o la difformità della pronuncia rispetto al contenuto dell’accordo.
- Sono inammissibili le doglianze relative ai motivi di appello rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e ai vizi di determinazione della pena, salvo che la sanzione risulti illegale perché estranea ai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36591/2026 del 19/10/2026
- ordinanza_penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36593/2026 del 19/10/2026
- ordinanza_penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36595/2026 del 19/10/2026
- ordinanza_penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36601/2026 del 19/10/2026
- ordinanza_penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36603/2026 del 19/10/2026
- ordinanza_penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36604/2026 del 19/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →