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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50124/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza di revoca della precedente ordinanza di correzione di errore materiale ex art. 130 c.p.p., deducendo violazione degli artt. 130 e 568 c.p.p. e lamentando che il Tribunale non avrebbe valutato nel merito l'istanza, sostenendo che l'errore materiale è sempre emendabile anche se la correzione è richiesta dalla parte interessata.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'impugnazione contro l'ordinanza di correzione di errore materiale debba essere esperita con ricorso per cassazione nei termini previsti (art. 585 c.p.p.) e che il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca non sia suscettibile di diversa impugnazione in questa sede. È richiamato il principio secondo il quale, in difetto di tempestivo ricorso, l'ordinanza di correzione diviene immutabile salvo eventuali ulteriori emendamenti direttamente riferibili all'errore materiale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Riferito come base per la correzione dell'errore materiale; la Corte sottolinea che tale ordinanza, una volta emanata, può essere impugnata secondo le modalità e i termini stabiliti dal codice.

  • art. 568 cod. proc. pen.

    Richiamato nel motivo di ricorso; la decisione presume la valutazione dei rimedi processuali previsti dal codice in relazione alla correzione degli errori materiali.

  • art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Individua il termine di quindici giorni per proporre il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di correzione dell'errore materiale; la Corte lo utilizza per affermare l'inefficacia dell'impugnazione proposta tardivamente o con procedimenti non conformi.

  • art. 127, comma 7 cod. proc. pen. (richiamato come "comma 127, comma 7")

    Richiamato nella motivazione quale norma che assoggetta l'ordinanza di correzione al ricorso ordinario per cassazione, confermando il regime di impugnabilità specifico della correzione degli errori materiali.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 11238 del 21/02/2020 (Marchì)

    Precedente citato per affermare che l'ordinanza di correzione dell'errore materiale è soggetta a ricorso per cassazione entro il termine stabilito e che anche l'eventuale abnormità della correzione va esperita con tale rimedio.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 13006 del 18/12/2014 (Mazza)

    Richiamata per il principio secondo cui, in mancanza di tempestivo ricorso, l'ordinanza di correzione diventa immutabile e la sua revisione non determina riapertura dei termini di impugnazione del provvedimento originario.

Massime di principio

  • L'ordinanza che corregge un errore materiale ex art. 130 c.p.p. è impugnabile mediante ricorso per cassazione entro i termini previsti (art. 585 c.p.p.); è quindi fondamentale agire tempestivamente.
  • La richiesta al giudice che ha emesso la correzione per la revoca della stessa, se rigettata, non costituisce un atto normalmente sottratto alla disciplina del ricorso per cassazione; pertanto l'impugnazione proposta con strumenti non conformi può essere dichiarata inammissibile.
  • Se non viene proposto tempestivamente il ricorso per cassazione, l'ordinanza di correzione diviene, di regola, immutabile, salvo eventuali ulteriori emendamenti direttamente riferibili all'errore materiale.
  • La mera contestazione dell'abnormità della correzione non autorizza automaticamente la revoca dell'atto: l'abnormità va dedotta e impugnata nei modi previsti (es. cassazione).
  • In sede pratica, chi rileva un errore materiale corretto dal giudice deve valutare immediatamente il rimedio adeguato (richiesta di ulteriore emendamento al giudice o ricorso per cassazione nei termini) per evitare decadenze e conseguenze economiche (spese e ammende).
  • È importante distinguere tra errore materiale (emendabile) ed errori di diritto o di merito che seguono diverse regole di impugnazione; la qualificazione corretta dell'errore orienta la strategia processuale.

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