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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 6881/2022 del 02/03/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società Proma ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Campobasso che aveva dichiarato illegittima la procedura di mobilità e il licenziamento del 31/01/2012 nei confronti di Adamo, disponendo la reintegrazione e il pagamento di un'indennità risarcitoria. In cassazione Proma ha eccepito, con dieci motivi, tra l'altro: l'erronea applicazione del rito (sosteneva che l'originario ricorso del lavoratore fosse inammissibile perché presentato secondo l'art. 414 c.p.c. e non secondo il "rito Fornero" della L. 92/2012); la correttezza della nota di avvio della procedura di mobilità e la rilevanza degli accordi sindacali precedenti; la necessità di reintegrare solo nella specifica sede originaria; il mancato esame e rigetto di prove testimoniali e la dedotta esistenza di redditi percepiti altrove (aliunde perceptum).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Proma. Ha confermato che, pur essendo applicabile al momento dell'impugnazione il "rito Fornero", la mancata adozione di tale rito non comporta automaticamente la decadenza o l'inammissibilità del ricorso se la parte non dimostra un concreto pregiudizio processuale derivante dall'uso del rito ordinario. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello che aveva dichiarato viziata la comunicazione di avvio della procedura di mobilità per mancanza di specificità (in particolare la mancata comparazione con il personale di altre sedi) e che gli accordi sindacali non potevano sanare tale carenza informativa. La Cassazione ha confermato l'ordine di reintegrazione, precisando che tale ordine è generico e può essere eseguito anche mediante assegnazione del lavoratore ad altro stabilimento del datore di lavoro. Sono state respinte le censure relative all'ammissione delle prove testimoniali e alle deduzioni di aliunde perceptum per difetto di specificità probatoria. Proma è stata condannata alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 414 cod. proc. civ.

    Rito ordinario del processo del lavoro; è stato il rito effettivamente seguito dal ricorrente in primo grado. La Corte ha ritenuto che l'omessa conversione al rito Fornero non è di per sé invalidante se non è dimostrato un concreto pregiudizio processuale.

  • Legge n. 92/2012 (cd. 'rito Fornero') art. 1, comma 67

    "I commi da 47 a 66 si applicano alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge"

    Stabilisce l'ambito temporale di applicazione delle norme procedurali della riforma. La Corte ha confermato che le norme procedurali si applicano secondo le condizioni temporali previste, ma la mancata adozione del rito non comporta automaticamente invalidità senza prova del pregiudizio.

  • art. 18 L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori)

    Regime sostanziale della tutela per il licenziamento illegittimo vigente ratione temporis: la Corte ha affermato che il rimedio applicabile è quello del testo previgente alla L. 92/2012 (reintegrazione + risarcimento commisurato alle retribuzioni fino alla reintegrazione).

  • Legge n. 223/1991 (art. 4 co. 3 e art. 5)

    Disciplina della procedura di mobilità: la comunicazione di avvio deve contenere informazioni specifiche che consentano la consultazione sindacale e l'analisi di misure alternative al licenziamento. La Corte ha ritenuto insufficiente la comunicazione di Proma per la mancanza di comparazione tra unità produttive.

  • art. 2103 cod. civ.

    Ius variandi del datore di lavoro: la Corte ha richiamato che il datore può, nell'esecuzione dell'ordine di reintegra, trasferire il lavoratore in altra sede, per cui l'ordine di reintegra è di natura generica.

  • art. 213 cod. proc. civ.

    Strumenti istruttori e acquisizione di informazioni da soggetti terzi: richiamato in relazione alla richiesta di accertamento di redditi 'aliunde perceptum'; la Corte ha ritenuto la richiesta non adeguatamente specificata per consentire acquisizioni istruttorie.

  • art. 2697 cod. civ.

    Onere della prova: richiamato per sottolineare che chi allega fatti (es. redditi percepiti altrove) deve fornire elementi specifici e puntuali; deduzioni generiche sono insufficienti.

  • art. 111 Cost.

    Richiama il principio del giusto processo e della ragionevole durata; la Corte ha bilanciato questo principio con il diritto di difesa escludendo la regressione del processo per mere formalità non lesive delle garanzie difensive.

  • art. 24 Cost.

    Tutela giurisdizionale effettiva: usata per motivare che l'errata applicazione del rito non deve pregiudicare l'effettività della tutela, salvo concreto pregiudizio.

  • art. 32 L. n. 183/2010

    Richiamato in relazione al tema della decadenza dall'azione: la Corte ha escluso che il diverso rito implichi decadenza automatica dall'impugnazione senza prova di pregiudizio.

Massime di principio

  • La mancata instaurazione del processo con il "rito Fornero" non determina automaticamente l'inammissibilità della domanda o la decadenza: la parte che si duole deve indicare e provare il concreto pregiudizio processuale subito per ottenere la rimozione dell'atto.
  • La comunicazione di avvio della procedura di mobilità deve contenere informazioni chiare e complete (comprese le ragioni per la limitazione della platea e le misure alternative al licenziamento) perché la consultazione sindacale sia effettiva; gli accordi sindacali non sanano sempre carenze informative della comunicazione iniziale.
  • L'ordine di reintegra previsto dall'art. 18 (nella versione applicabile ratione temporis) è di natura generica: se la sede originaria è soppressa il datore può assegnare il lavoratore ad altro stabilimento del medesimo datore, esercitando lo ius variandi.
  • Per contestare l'entità del risarcimento deducendo percezioni 'aliunde perceptum' il datore deve fornire prove specifiche e puntuali; deduzioni generiche non sono sufficienti per ottenere la compensazione.
  • L'omesso esame di singole prove da parte del giudice non integra automaticamente vizio decisivo in cassazione se i fatti rilevanti sono stati comunque considerati; in fase di gravame vanno indicate le concrete conseguenze della mancata ammissione della prova.

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