Cassazione Civile, Sentenza n. 6880/2022 del 02/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Massimo Amadei impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato il rigetto della sua domanda diretta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato il 27/11/2015. La Corte territoriale aveva ritenuto legittimo il recesso, fondandosi preliminarmente sulla nullità del contratto di lavoro tra le parti. Avverso tale decisione Amadei aveva proposto ricorso per cassazione.
La decisione
Nel corso del giudizio il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato dalla controparte; la Corte ha dichiarato estinto il giudizio e ha compensato le spese. Ha inoltre rilevato l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione prevista dall'art.13, comma quater, del d.p.r. n.115/2002 (ossia l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato), ritenendo che tale meccanismo sanzionatorio si applica alle impugnazioni evidentemente dilatorie o pretestuose in senso originario e non alle rinunce sopravvenute.
Norme richiamate
art. 23, comma 8-bis D.L. 28 ottobre 2020 n.137 convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n.176
Norma richiamata nel procedimento in relazione agli atti del Pubblico Ministero; qui è menzionata come riferimento procedurale all'atto di deposito delle conclusioni scritte da parte del P.M.
art. 13, comma quater, d.p.r. n.115/2002 e comma 1-bis
La Corte interpreta la norma nella sua finalità sanzionatoria di scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose. Pertanto l'incremento del contributo unificato previsto dall'art.13 comma quater si applica alle impugnazioni manifestamente infondate o pretestuose in senso originario (inammissibilità del gravame), ma non alle ipotesi in cui l'inammissibilità o l'estinzione derivi da una sopravvenuta rinuncia del ricorrente.
Cass. n.2226/2014
Giurisprudenza richiamata a sostegno dell'orientamento secondo cui la sanzione prevista dall'art.13 comma quater si applica alle impugnazioni dilatorie o pretestuose in senso originario e non alle rinunce sopravvenute.
Cass. n.13636/2015
Ulteriore precedente che conferma l'interpretazione restrittiva dell'applicabilità dell'art.13 comma quater alle sole impugnazioni manifestamente pretestuose o dilatorie originarie.
Cass. n.3288/2018
Precedente richiamato nella stessa direzione dottrinale e giurisprudenziale sull'ambito di applicazione della sanzione prevista dall'art.13 comma quater.
Cass. n.14782/2018
Conferma l'orientamento della Suprema Corte sulla non applicabilità dell'ulteriore contributo nelle ipotesi di rinuncia sopravvenuta all'impugnazione.
Massime di principio
- Se il ricorrente rinuncia all'impugnazione e la controparte accetta la rinuncia, il giudizio viene dichiarato estinto; in genere non si procede a una pronuncia sul merito.
- In caso di estinzione per rinuncia accettata, è comune la compensazione delle spese processuali, salvo diverso accordo tra le parti.
- L'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 DPR 115/2002 si applica principalmente alle impugnazioni inizialmente manifestamente dilatorie o pretestuose; non è normalmente applicato quando l'estinzione deriva da una rinuncia sopravvenuta del ricorrente.
- L'accettazione della rinuncia da parte della resistente evita ulteriori decisioni sul merito e di norma preserva la posizione processuale della resistente, che ottiene la chiusura del giudizio senza essere chiamata a contestare ulteriormente la fondatezza dell'impugnazione.
- In situazioni simili è consigliabile valutare tempestivamente la possibilità di definire consensualmente la controversia o, se si intende rinunciare, valutare le conseguenze in ordine alle spese e agli eventuali oneri previsti dalla normativa sul contributo unificato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 2 mar 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 6796/2022 del 02/03/2022
- Sentenza lavoro · 2 mar 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 6826/2022 del 02/03/2022
- Sentenza lavoro · 2 mar 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 6881/2022 del 02/03/2022
- Sentenza lavoro · 1 mar 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 6664/2022 del 01/03/2022
- Sentenza lavoro · 1 mar 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 6742/2022 del 01/03/2022
- Sentenza lavoro · 1 mar 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 6743/2022 del 01/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →