Ordinanza n. 1322/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, sede di Latina, che aveva accolto il ricorso di primo grado in materia di accesso e ordinato l’ostensione dei documenti richiesti
Esito
Favorevole al ricorrente (ente appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’ente appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio, sede di Latina, che aveva accolto il ricorso proposto dal soggetto privato in materia di accesso documentale. In appello è stata proposta, in via incidentale, domanda di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di merito dell’appello, limitandosi a dare atto della domanda cautelare e della necessità di impedire l’immediata ostensione dei documenti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata. Il Collegio ha ritenuto che, indipendentemente dalla sommaria valutazione della fondatezza dei motivi di gravame, l’ostensione dei documenti oggetto della domanda di accesso avrebbe prodotto un effetto irreparabile. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 17 dicembre 2026 per la definizione nel merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
La disposizione costituisce la base normativa per la domanda cautelare proposta in appello e per la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo d’appello, la sospensione cautelare dell’esecutività della sentenza può essere disposta anche senza una preliminare delibazione sommaria della fondatezza dei motivi di gravame quando l’esecuzione produrrebbe un effetto irreparabile.
- L’ostensione dei documenti disposta da una sentenza in materia di accesso può costituire un effetto irreversibile; tale irreversibilità giustifica la sospensione cautelare della sentenza nelle more della decisione sull’appello.
- La peculiarità della fattispecie può giustificare la compensazione delle spese della fase cautelare.
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