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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12089/2023 del 22/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal GIP per plurimi reati di turbata libertà degli incanti (capi 6), 7), 8) e 9)). Il ricorrente ha dedotto che non si sarebbe concretizzata alcuna turbativa in quanto: dalle intercettazioni sarebbe emerso un disinteresse degli indagati una volta venuti a conoscenza di altri soggetti interessati; mancava prova di contatti con l'incaricato alla vendita; non si sarebbe realizzata la partecipazione del presunto aggiudicatario favorito (capo 9) poiché le sedute di gara erano andate deserte; le minacce sarebbero state imputabili a terzi; e sono stati prodotti motivi nuovi con dichiarazioni di testi (amministratori dell'Hotel Visir) che avrebbero escluso pressioni o interesse alla gara.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente abbia proposto una mera rivalutazione in chiave alternativa delle risultanze processuali senza indicare vizi logici o di contraddittorietà idonei a incidere sulla motivazione del Tribunale. La Corte ha confermato che le intercettazioni e i servizi di osservazione, letti nel loro complesso, costituiscono fondamento logico della gravità indiziaria e dimostrano la partecipazione di Pulizzi al sistema di controllo delle aste instradato secondo logiche mafiose (con riferimento anche alle famiglie di Marsala e di Campobello di Mazara). Ha inoltre ritenuto inammissibili i "motivi nuovi" perché consistono in elementi non valutati dal GIP e quindi non valutabili in sede di legittimità. Per effetto dell'inammissibilità la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    norma che disciplina il riesame delle misure cautelari davanti al Tribunale; qui richiamata quale rimando procedurale al ricorso avuto riguardo alla conferma dell'ordinanza cautelare

  • art. 616 cod. proc. pen.

    prevede le conseguenze per i ricorsi dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e alla somma da versare alla cassa delle ammende; applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000

  • Giurisprudenza di Cassazione (richiamo): Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella

    principio secondo cui la Corte di legittimità non può rivedere il merito delle valutazioni probatorie e può sindacare la motivazione solo per vizi di logicità e contraddittorietà macroscopici; il ricorso che mira a una diversa ricostruzione dei fatti è inammissibile

Massime di principio

  • In sede di Cassazione contro ordinanze cautelari non è possibile ottenere la riesamina dei fatti proponendo una lettura alternativa delle prove: è necessario dimostrare vizi logici, contraddittorietà palesi o travisamento delle prove
  • Intercettazioni e servizi di osservazione, se valutati nel loro complesso e coerentemente collegati, possono costituire valido fondamento per la gravità indiziaria anche senza minacce esplicite, quando emergono comportamenti coordinati e meccanismi di spartizione tipici di organizzazioni mafiose
  • La mancata partecipazione effettiva di un soggetto alla gara (es. sedute andate deserte) non esclude automaticamente la turbativa se le conversazioni e gli accordi dimostrano un sistema volto ad alterare la libera concorrenza
  • Elementi di prova nuovi depositati in Cassazione che non siano stati valutati dal giudice di merito non sono ammissibili per ottenere la riforma in sede di legittimità; tali elementi vanno introdotti e valutati nelle sedi competenti di merito
  • L'assenza di minacce dirette verso l'aggiudicatario non esclude che questi partecipi a un accordo corruttivo: la vittima della turbativa è spesso l'insieme dei potenziali partecipanti scoraggiati dall'azione intimidatoria o dalla spartizione concordata
  • Ricorsi manifestamente diretti a una rivalutazione probatoria possono comportare l'inammissibilità e l'imposizione di sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p.

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