Cassazione Penale, Ordinanza n. 21477/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato contro una sentenza del GIP che aveva applicato la pena su richiesta delle parti. Dal testo non emergono i fatti specifici del capo di imputazione né il reato contestato, ma solo che la sentenza impugnata riguardava un patteggiamento e che il ricorrente censurava la qualificazione giuridica del fatto. La Corte ricorda che, nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso concreto, la Corte rileva che la sentenza impugnata aveva già escluso cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e aveva correttamente qualificato i fatti; il ricorso è dunque ritenuto inammissibile perché non prospetta un errore manifesto nella qualificazione giuridica e non supera i limiti del controllo di legittimità sul patteggiamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza di applicazione della pena. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non ravvisabile assenza di colpa ai sensi del richiamo alla giurisprudenza costituzionale. La decisione è stata adottata de plano, poiché per l'inammissibilità del ricorso avverso il patteggiamento l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. prevede la dichiarazione senza formalità.
Norme richiamate
il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
La Corte ribadisce che l'impugnazione della sentenza di patteggiamento ha motivi tassativi e non consente contestazioni generiche o estranee a tali ambiti.
l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto
Nel patteggiamento la motivazione può essere essenziale e limitata alla descrizione del fatto, alla correttezza della qualificazione giuridica e alla congruità della pena concordata.
dall'esame degli atti non emerge alcuna causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
La Corte richiama il controllo officioso sull'eventuale evidenza di cause di proscioglimento, escludendone la sussistenza nel caso concreto.
prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità
L'inammissibilità del ricorso contro il patteggiamento può essere dichiarata de plano, senza formalità procedimentali.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente
È richiamato il criterio per l'applicazione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità, in assenza di elementi che escludano la colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza diversa o non riconducibile in modo specifico a tali vizi è inammissibile.
- L'erronea qualificazione giuridica del fatto, deducibile nel ricorso avverso il patteggiamento, è configurabile solo quando l'errore sia manifesto, cioè immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità rispetto al capo di imputazione e alla motivazione della sentenza.
- Nel giudizio di patteggiamento la motivazione della sentenza può essere sintetica, essendo sufficiente la descrizione del fatto, la verifica della correttezza della qualificazione giuridica e il controllo di congruità della pena concordata.
- In sede di controllo sulla sentenza di patteggiamento, il giudice deve comunque verificare ex officio l'assenza di cause di proscioglimento evidenti ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena può essere dichiarata de plano, secondo il modello procedimentale previsto dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
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