Cassazione Penale, Sentenza n. 11227/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che lo ha confermato colpevole per falso materiale in atto pubblico (artt. 482-476 c.p.). Sostiene che il bollettino esibito era una fotocopia o comunque una scrittura privata e non un atto pubblico, per cui il fatto andrebbe riqualificato ai sensi dell'art. 485 c.p. (fattispecie oggi depenalizzata). Reitera inoltre le doglianze sulla mancata offensività del bene giuridico tutelato e sulla configurabilità del reato cd. impossibile, dato che l'alterazione sarebbe stata inidonea a procurare l'effetto voluto.
La decisione
Il ricorso viene rigettato. La Corte di legittimità conferma che Spuria aveva esibito, per ottenere il dissequestro dell'autovettura, una ricevuta di versamento su conto corrente postale risultata contraffatta (carta diversa, importo commissione errato, codice a barre inesistente nei bollettini originali). La Corte riafferma che il bollettino di versamento in conto corrente postale ha natura di atto pubblico e che la presentazione di una copia o di un documento contraffatto integra il reato di falso se l'elemento materiale è idoneo a far apparire il documento come un originale. Il vizio di reato impossibile è escluso perché la falsità era idonea a trarre in inganno il consociato medio e la falsità è stata scoperta solo dopo attento controllo. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 476 cod. pen. (falso materiale in atto pubblico)
Il tribunale ha ritenuto che la falsificazione del bollettino postale rientri nel falso materiale in atto pubblico, perché il bollettino, pur predisposto materialmente dal privato, costituisce atto pubblico formato nell'ambito della funzione del pubblico ufficiale e attesta il versamento con efficacia probatoria verso i terzi.
art. 482 cod. pen. (falsità in scrittura privata o relativa integrazione normativa)
Richiamato nell'imputazione complessiva; la Corte ha valutato la natura pubblicistica del bollettino e ha escluso la derubricazione alle fattispecie previste per scritture private.
art. 485 cod. pen. (falso in scrittura privata, depenalizzato)
La richiesta difensiva di derubricazione a scrittura privata e applicazione dell'art. 485 è stata respinta: il bollettino è stato qualificato come atto pubblico, per cui la fattispecie depenalizzata non era applicabile.
Massime di principio
- Il bollettino di versamento su conto corrente postale può essere qualificato come atto pubblico: anche se materialmente compilato dal privato, esso costituisce atto originario del servizio postale/pubblico ufficiale e ha efficacia probatoria verso i terzi.
- La mera produzione o esibizione di una copia non esclude il reato di falso: se la copia assume l'apparenza di un originale o è idonea a documentare l'esistenza di un originale conforme, integra falso materiale/per contraffazione.
- La configurazione del 'reato impossibile' richiede che l'azione sia oggettivamente e originariamente incapace di produrre l'effetto tipico; falsi rilevabili solo dopo un controllo non sono necessariamente impossibili.
- Le doglianze di diritto che mirano alla derubricazione per effetto di depenalizzazione richiedono preliminarmente una corretta qualificazione giuridica del documento da parte dei giudici di merito; la contestazione della qualificazione dell'atto deve essere specifica e motivata.
- In situazioni analoghe, occorre valutare sia l'apparenza esterna del documento (se idoneo a trarre in inganno il consociato medio) sia gli elementi fattuali accertati in sede di merito; le valutazioni probatorie del giudice di merito sono difficilmente rivedibili in sede di legittimità salvo vizi di motivazione.
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