Cassazione Civile, Ordinanza n. 21475/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Alcuni dipendenti non dirigenziali dell'Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Sicilia hanno agito per ottenere l'adeguamento delle proprie fasce retributive al c.c.n.l. comparto Ministeri 2006/2009, con conseguente corresponsione delle differenze retributive e dei contributi previdenziali. In primo grado era stato riconosciuto solo il pagamento del residuo 10% delle spettanze maturate fino al 31 gennaio 2018, mentre erano state respinte le domande di nuovo inquadramento e di risarcimento del danno da perdita di chance. La Corte d'appello ha confermato il rigetto delle pretese ulteriori, ritenendo che l'ente non fosse soggetto ad applicazione automatica e diretta della contrattazione statale, ma a un processo di adeguamento subordinato alle tabelle di equiparazione e al rispetto dei limiti posti dall'art. 31 della l.r. n. 6/1997. I ricorrenti hanno dedotto: (1) omesso esame di fatti decisivi, valorizzando le delibere regionali del 2016 e 2017; (2) violazione dei c.c.n.l. e degli artt. 117 Cost. e 1362 ss. c.c., sostenendo l'applicabilità diretta del c.c.n.l. Ministeri e delle regole di inquadramento, progressione e carriera; (3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché le delibere richiamate non erano state omesse, ma valutate dalla Corte territoriale, e la censura mirava in realtà a una nuova valutazione del merito. Ha dichiarato infondato il secondo motivo nella parte in cui postulava la diretta applicabilità al rapporto dei ricorrenti della contrattazione collettiva statale, affermando che per il personale dell'ESA opera il limite del trattamento economico non superiore a quello dei dipendenti regionali, secondo le tabelle di equiparazione previste dalla normativa regionale, senza automatismi nella progressione economica e di carriera. Ha inoltre dichiarato inammissibile il terzo motivo sulle spese, perché i ricorrenti non avevano interesse a dolersi della compensazione disposta nei confronti dell'INPS. È stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo non valutato; non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito quando il fatto sia stato espressamente considerato dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge non può mascherare una richiesta di nuovo apprezzamento delle risultanze processuali.
art. 117 Cost.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno dell'applicazione della contrattazione collettiva, ma non ritenuto idoneo a fondare l'applicabilità diretta del c.c.n.l. statale al rapporto in esame.
Richiamati dai ricorrenti per sostenere l'interpretazione delle fonti contrattuali, ma non decisivi rispetto al limite posto dalla normativa regionale.
art. 17 c.c.n.l. comparto Ministeri 2006/2009
Invocato per le progressioni economiche; la Corte ha escluso che da tale previsione discenda un automatismo applicabile senza ulteriori valutazioni dell'ente.
art. 18 c.c.n.l. comparto Ministeri 2006/2009
Richiamato per sostenere la progressione economica, ma la Corte ha ribadito che essa è correlata all'abilitazione/professionalità acquisita e non automatica.
art. 19 c.c.n.l. comparto Ministeri 2006/2009
Richiamato insieme agli artt. 17 e 18, ma non idoneo a fondare il riconoscimento automatico delle pretese avanzate.
art. 28, comma 1, l.r. Sicilia n. 21 del 1965
La disciplina del personale dell'ESA deve essere informata ai principi dell'impiego statale, ma ciò non comporta la sottoposizione diretta al contratto collettivo statale.
art. 31, comma 1, l.r. Sicilia n. 6 del 1997
"il trattamento giuridico ed economico del personale degli enti ... non può essere superiore a quello stabilito per i dipendenti regionali ... secondo le tabelle di equiparazione ... approvate dal Presidente della Regione"
Il trattamento del personale dell'ente non può superare quello dei dipendenti regionali; l'applicazione del c.c.n.l. statale è subordinata alle tabelle di equiparazione e ai limiti regionali.
art. 31, comma 3, l.r. Sicilia n. 6 del 1997
Gli eventuali maggiori oneri derivanti da contrattazioni di settore non possono gravare sul contributo regionale.
Richiamati per giustificare il superamento di formalità processuali superflue in nome della ragionevole durata del processo.
Le spese seguono la soccombenza; i ricorrenti non avevano interesse a censurare la compensazione disposta nei rapporti con l'INPS.
La doglianza sulla compensazione delle spese è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistendone i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Ha inserito il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo quando il fatto storico sia stato effettivamente trascurato dal giudice; se il fatto è stato esaminato e semplicemente valutato in modo non condiviso, la censura è inammissibile perché tende a ottenere una nuova valutazione del merito.
- La deduzione di violazione di legge o di contratto collettivo non può essere utilizzata per sovrapporre alla decisione di merito una diversa ricostruzione delle prove e dei documenti di causa.
- Quando una normativa speciale regionale prevede che il trattamento economico del personale di un ente non possa superare quello dei dipendenti regionali e subordina l'adeguamento a tabelle di equiparazione approvate dagli organi competenti, la contrattazione collettiva statale non si applica automaticamente in via diretta.
- Le previsioni collettive in tema di progressione economica e di carriera non operano come automatismi, ove la loro applicazione richieda valutazioni dell'ente e il rispetto di parametri normativi o organizzativi ulteriori.
- La censura sulle spese di lite è inammissibile per difetto di interesse quando la statuizione impugnata non pregiudica la parte che ricorre, ad esempio perché la condanna alle spese non è stata posta a suo carico o la compensazione riguarda soltanto altre parti.
- In presenza di un ricorso infondato o inammissibile, la parte resistente prevale e resta ferma la statuizione di rigetto con applicazione, ove dovuto, dell'ulteriore contributo unificato.
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