Cassazione Civile, Ordinanza n. 03217/2025 del 08/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società telecom)
La controversia
Una società operante nel settore delle telecomunicazioni aveva convenuto in giudizio un’altra società del settore, lamentando che quest’ultima avesse posto in essere condotte di retention in occasione di richieste di portabilità verso un proprio servizio concorrente, in violazione della normativa di settore e di delibere AGCOM. In primo grado era stata accertata l’illiceità della condotta, ma la domanda risarcitoria era stata rigettata per mancata prova del danno. In appello, la domanda era stata parzialmente accolta e il danno liquidato equitativamente sulla base di una consulenza tecnica e di una comparazione tra periodo antecedente e successivo alle condotte. La società soccombente in appello ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 2909 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto coperto da giudicato il capo relativo alla responsabilità nonostante, secondo la ricorrente, mancasse un concreto interesse ad impugnare e fosse sufficiente la difesa nel merito; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte d’appello sostanzialmente esonerato la controparte dalla prova del danno e del nesso causale; 3) vizio motivazionale e violazione dell’art. 2729 c.c., per avere valorizzato presunzioni asseritamente non gravi, precise e concordanti e per motivazione ritenuta apparente; 4) violazione dell’art. 1226 c.c., per avere liquidato equitativamente il danno in difetto dei presupposti per il ricorso a tale criterio. La Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo assorbiti gli altri, e ha cassato con rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente configurato un giudicato interno sull’an della responsabilità. La sentenza di primo grado, infatti, non aveva accertato solo il quantum del danno, ma aveva escluso la prova dell’evento di danno in capo all’attrice: non era stato dimostrato che le condotte illecite di retention avessero inciso anche sui clienti della società danneggiata. La Corte d’appello ha quindi confuso il danno evento con il danno conseguenza e ha ritenuto erroneamente definitivo un capo che non era stato autonomamente coperto da giudicato. Poiché tale errore assorbiva le altre doglianze, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il giudicato interno può formarsi solo su un capo effettivamente deciso; non può ritenersi coperto da giudicato l’accertamento che, in realtà, non sia stato compiuto in modo definitivo dal giudice di primo grado.
La parte che invoca il risarcimento deve provare i fatti costitutivi del diritto, inclusi l’evento di danno e il nesso causale.
Le presunzioni devono possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza; la censura sulla loro idoneità resta però assorbita quando viene accolto un motivo che investe la corretta individuazione del capo coperto da giudicato.
La liquidazione equitativa presuppone l’esistenza del danno e l’impossibilità o estrema difficoltà di provarne il preciso ammontare.
Il risarcimento comprende solo il danno conseguenza che sia conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o del fatto illecito; la Corte distingue tale profilo dal danno evento.
Massime di principio
- Il giudicato interno non può essere affermato in modo apodittico: occorre verificare se il primo giudice abbia effettivamente deciso in modo definitivo il capo di sentenza invocato, distinguendo tra accertamento dell’illecito e accertamento del danno risarcibile.
- Nel giudizio risarcitorio va tenuta ferma la distinzione tra danno evento e danno conseguenza: la prova dell’una non implica automaticamente la prova dell’altra.
- La parte attrice deve provare non solo la condotta illecita, ma anche che essa abbia inciso concretamente sulla propria sfera giuridica e patrimoniale; in difetto, manca il fatto costitutivo della responsabilità verso quella parte.
- La liquidazione equitativa non può supplire integralmente alla mancanza di prova sull’an del danno; essa opera solo quando il danno sia provato nella sua esistenza, pur non essendo determinabile con precisione nel quantum.
Come è indicizzato
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