Cassazione Penale, Ordinanza n. 25615/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato, in rito abbreviato, la condanna pronunciata dal G.i.p. del Tribunale. La contestazione riguardava i reati di cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, ascritti in concorso nella qualità di amministratore di fatto di una società. Con il ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente attribuito all'imputato la qualifica di amministratore di fatto sulla base di risultanze tratte da una sentenza irrevocabile per reati connessi e valorizzate dalla Corte stessa. La difesa cercava di contestare la lettura delle prove, sostenendo in sostanza che l'interessato fosse soltanto un esperto o broker e non un gestore di fatto della società.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze difensive non denunciassero un vizio motivazionale nei limiti deducibili in sede di legittimità, ma mirassero a una diversa valutazione del merito e a una nuova lettura delle risultanze istruttorie. È stata ritenuta congruamente motivata la decisione della Corte d'appello sull'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto, fondata su elementi dichiarativi e documentali, tra cui i rapporti tenuti con i testimoni e la ricezione dei registri IVA. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di Euro tremila alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata come base della contestazione per reati tributari ascritti all'imputato in concorso.
Norma incriminatrice richiamata come base della contestazione per reati tributari ascritti all'imputato in concorso.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano nella richiesta di una nuova valutazione del merito o in una diversa comparazione delle prove, quando la motivazione impugnata sia logicamente e congruamente argomentata.
- Il vizio di motivazione è rilevante in cassazione solo quando manchi, sia manifestamente illogico o sia contraddittorio su aspetti essenziali; non basta contestarne la maggiore o minore persuasività.
- La qualifica di amministratore di fatto può essere desunta da un esercizio non occasionale e apprezzabile di attività gestoria, valutato attraverso elementi dichiarativi e documentali.
- Quando la sentenza di merito abbia motivato in modo coerente l'attribuzione di una posizione gestoria, la deduzione difensiva che proponga una lettura alternativa delle prove è inammissibile in cassazione.
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