Cassazione Penale, Sentenza n. 23083/2024 del 10/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione; non è stata pronunciata un'assoluzione di merito.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la sentenza della Corte d'Appello; la Corte di legittimità ha rilevato l'intervenuta estinzione del reato di furto per prescrizione, essendo spirato il termine massimo di prescrizione pari ad anni dodici e mesi sei rispetto al fatto commesso il 02/07/2010. Il ricorso non risultava inammissibile né manifestamente infondato, per cui sono ricorsi i presupposti per dichiarare la non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; non sono però ricorrenti le condizioni per un'assoluzione di merito ex art. 129, comma 2, perché dagli atti non emerge con evidenza l'insussistenza del fatto-reato.
Norme richiamate
La norma è stata invocata per dichiarare la causa di non punibilità derivante dall'estinzione del reato per prescrizione; il giudice ha rilevato la non punibilità ma ha escluso l'assoluzione di merito ex comma 2 per mancanza di prova dell'insussistenza del fatto.
Massime di principio
- La prescrizione può essere rilevata d'ufficio anche in sede di legittimità quando dagli atti emerge che è spirato il termine estintivo rispetto alla data del fatto.
- Per ottenere l'annullamento senza rinvio per prescrizione occorre che il reato sia effettivamente estinto e che il ricorso formi un valido rapporto processuale di impugnazione (ossia non sia inammissibile o manifestamente infondato).
- La declaratoria di non punibilità ai sensi dell'art. 129 non equivale automaticamente a un'assoluzione di merito: l'assoluzione è possibile solo se dagli atti risulta con evidenza l'insussistenza del fatto (art. 129, comma 2).
- In situazioni analoghe è essenziale calcolare correttamente i termini di prescrizione a partire dalla data del reato e verificare ogni sospensione/interruzione del termine.
- L'annullamento per prescrizione estingue il reato e impedisce condanna successiva, ma non stabilisce l'innocenza sostanziale dell'imputato rispetto all'accertamento del fatto.
Testo integrale
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