Cassazione Penale, Sentenza n. 10745/2023 del 14/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la misura cautelare in carcere disposta dal G.i.p. per reati connessi ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 1) e varie ipotesi di detenzione/cessione di sostanze stupefacenti (capi 44,45,49,57,61). Il ricorrente deduceva: (i) difetto di adeguata identificazione del "Damiano" citato nelle conversazioni valorizzate dall'istruttoria e quindi insufficiente prova del suo coinvolgimento nel sodalizio; mancata indicazione del cognome VENEZIANO nelle intercettazioni e assenza di elementi che dimostrassero l'uso di una struttura associativa per lo spaccio al minuto; (ii) mancanza di esigenze cautelari attuali, censurando l'uso della presunzione di cui all'art. 275 cod. proc. pen. e lamentando il mancato apprezzamento del tempo trascorso e della adeguatezza della misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto assorbente il fatto che il ricorrente non avesse dedotto, nel giudizio di riesame, censure sulla gravità indiziaria: tale motivo sarebbe nuovo in Cassazione e quindi inammissibile. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto congrua e non viziata la motivazione del Tribunale, che ha richiamato la gravità delle condotte, il ruolo professionale del ricorrente nell'associazione e l'operatività della presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., osservando che il mero decorso del tempo non è idoneo da solo a superare la presunzione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Non è disposta la remissione in libertà e la Cancelleria deve effettuare le comunicazioni di legge.
Norme richiamate
norma procedurale relativa alla richiesta di riesame delle misure cautelari; nel caso indicata come titolo del riesame da cui nasce l'ordinanza impugnata
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere per taluni reati; la Corte ha confermato che tale presunzione è prevalente rispetto alla norma generale (art. 274) e può essere superata solo mediante allegazione e prova di elementi specifici e concreti, non tramite il solo decorso del tempo
norma generale sulle esigenze cautelari; citata in contrapposizione alla presunzione speciale di cui all'art. 275, comma 3, la quale prevale quando applicabile
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
norma sulle comunicazioni a seguito di provvedimenti che non comportano automatica remissione in libertà; la Cancelleria è incaricata degli adempimenti comunicativi previsti
Massime di principio
- In materia di misure cautelari, non possono essere sollevati in Cassazione motivi nuovi, in particolare riguardanti la gravità indiziaria, se non erano già stati dedotti nel giudizio di riesame: ciò rende il ricorso inammissibile.
- Per i reati rientranti nell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. opera una presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere che va superata mediante elementi specifici e concreti; il solo decorso del tempo non è sufficiente.
- Chi impugna la custodia cautelare deve produrre in modo tempestivo e specifico elementi idonei a dimostrare l'assenza di pericolo o la adeguatezza di misure meno afflittive; argomentazioni generiche o tardive sono inefficaci.
- Se la contestazione riguarda l'identificazione di persone nelle intercettazioni, tale censura deve essere espressamente e tempestivamente dedotta nei gradi di merito dedicati (es. riesame), altrimenti non potrà essere valorizzata in sede di legittimità.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione in materia cautelare la parte soccombente può essere condannata alle spese e a somme a favore della Cassa delle Ammende; la mancata declaratoria di illegittimità non comporta automaticamente la remissione in libertà.
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