Ordinanza n. 142/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Comunicazione di archiviazione per improcedibilità, adottata dalla Regione Emilia Romagna – Area Valutazione impatto ambientale e autorizzazioni in data 13.3.2026, con la quale la Regione dà atto che l’istanza presentata risulta improcedibile per il disposto normativo sopracitato, e si comunica la relativa archiviazione del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico (PAUR), comprensivo di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Autorizzazione Unica, del progetto di cui all’oggetto"; - della “proposta di improcedibilità dell’istanza”, prot. 40445.U, comunicata dalla Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna, Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ferrara (di seguito anche “ARPAE”) solo alla Regione Emilia Romagna, in data 4.3.2026 - e conosciuta dalla ricorrente solo in quanto allegata al provvedimento impugnato - con la quale ARPAE “propone l’improcedibilità dell’istanza in quanto l’intervento presentato risulta precluso per inammissibilità stabilita dalla normativa nazionale ed internazionale”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche non conosciuto, rispetto ai provvedimenti impugnati, ivi compreso ove occorrer possa le richieste di integrazioni documentali, prot. Arpae PG/2025/201985 del 13.11.2025, non conosciute ma richiamate nella nota Arpae del 4.3.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione regionale di archiviazione per improcedibilità dell'istanza di PAUR, comprensivo di VIA e Autorizzazione Unica, e presupposta proposta di improcedibilità di ARPAE
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la comunicazione della Regione Emilia-Romagna con cui è stata archiviata per improcedibilità l'istanza relativa al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico, comprensivo di Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Unica. È stata contestata anche la proposta di improcedibilità formulata da ARPAE, secondo cui l'intervento sarebbe precluso da disposizioni normative nazionali e internazionali, nonché gli ulteriori atti presupposti, comprese richieste di integrazione documentale. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di legittimità, limitandosi a rilevare che le questioni giuridiche prospettate richiedono un approfondimento nella fase di merito.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei limiti indicati in motivazione. Pur ritenendo necessario un approfondimento nel merito delle questioni giuridiche dedotte, ha ravvisato, nel bilanciamento proprio della fase cautelare, la prevalenza dell'interesse della ricorrente sotto il profilo del periculum in mora. La tutela è stata circoscritta alla salvaguardia dell'effetto di prenotazione del collegamento alla rete, mediante sospensione dell'eventuale decadenza del preventivo di connessione fino alla decisione di merito. Il merito è stato fissato per la seconda udienza pubblica del mese di gennaio 2027. Le spese sono state compensate in ragione della novità delle questioni.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata accolta nei limiti necessari a evitare il pregiudizio derivante dall'eventuale decadenza del preventivo di connessione e a preservare l'effetto di prenotazione del collegamento alla rete.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando le questioni di legittimità richiedono un approfondimento incompatibile con una decisione immediata nel merito, il giudice può accordare una tutela interinale limitata alla conservazione degli effetti utili della posizione del ricorrente.
- Il periculum in mora può essere ravvisato nel rischio di decadenza del preventivo di connessione alla rete; tale rischio può giustificare la sospensione cautelare della decadenza per preservare l'effetto di prenotazione del collegamento fino alla decisione di merito.
- La misura cautelare deve essere definita attraverso il bilanciamento degli interessi contrapposti e può essere accordata solo nella misura necessaria a evitare il pregiudizio attuale e irreversibile allegato dal ricorrente.
- La novità delle questioni giuridiche prospettate può giustificare la compensazione delle spese della fase cautelare.
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