Cassazione Penale, Ordinanza n. 22260/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva concordato con il pubblico ministero, davanti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, l'applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. in relazione a più episodi di ricettazione, unificati sotto il vincolo della continuazione con un precedente giudicato. Avverso la sentenza di patteggiamento ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, deducendo in modo generico la violazione di legge penale e tre vizi di motivazione formulati in maniera promiscua. La censura, per come emerge dal testo, mirava a rimettere in discussione profili oggettivi e soggettivi della fattispecie e la qualificazione giuridica dei fatti già coperti dall'accordo tra le parti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto fuori dai casi previsti dalla legge. Ha rilevato che, nel patteggiamento, le parti concordano sulla qualificazione giuridica del fatto, sulle circostanze, sul loro bilanciamento e sulla pena; il giudice verifica tali aspetti e applica la sanzione, ma l'imputato, una volta ottenuta l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., non può poi contestare in cassazione i profili oggettivi o soggettivi del fatto, essendo questi coperti dall'accordo negoziale di diritto pubblico. Ha inoltre affermato che l'inammissibilità può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende, in assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
L'applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo negoziale tra imputato e pubblico ministero che copre qualificazione giuridica, circostanze e pena; il giudice controlla tali profili e applica la sanzione.
L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata con procedura de plano.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, in mancanza di cause esimenti della colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
artt. 444 e ss. cod. proc. pen.
Richiamano il rito del patteggiamento, fondato sull'accordo tra le parti sulla pena e sugli altri profili giuridici essenziali.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende presuppone l'assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel patteggiamento ex art. 444 c.p.p. l'imputato non può, con il ricorso per cassazione, contestare profili oggettivi o soggettivi del fatto o la qualificazione giuridica del reato, quando tali aspetti siano stati oggetto dell'accordo con il pubblico ministero.
- La motivazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non deve ricostruire in modo pieno la responsabilità penale secondo il paradigma dell'oltre ogni ragionevole dubbio, poiché il fatto è in larga misura affidato alla non contestazione delle risultanze investigative da parte dell'imputato.
- Il ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento è inammissibile se si limita a dedurre genericamente violazione di legge e vizi di motivazione senza confrontarsi con i limiti propri del rito concordato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non vi sono elementi per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano nei casi previsti dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
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