Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 13039/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo, con due motivi, vizi di violazione di legge e di motivazione. In particolare ha contestato la ricostruzione fattuale ritenuta dai giudici di merito, sostenendo che fosse irragionevole e chiedendo una diversa lettura degli elementi probatori, soprattutto delle conversazioni intercettate. Ha inoltre censurato il trattamento sanzionatorio, lamentando una pretesa mancanza di motivazione sulla pena. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze fossero in realtà dirette a ottenere una nuova valutazione del merito, senza evidenziare veri vizi di legittimità, e che le censure fossero generiche, assertive e non adeguatamente specificate.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che i motivi si risolvevano in una rivalutazione alternativa dei fatti e delle prove, soprattutto delle intercettazioni, attività preclusa in sede di legittimità salvo il caso di macroscopici vizi motivazionali. È stato inoltre rilevato che il rilievo sulla pena era infondato, poiché la motivazione sul punto risultava esistente e coerente nella sentenza impugnata. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    È richiamato implicitamente il perimetro del ricorso per cassazione, che non consente una mera rivalutazione del merito ma solo la deduzione di specifici vizi di violazione di legge o di motivazione rilevanti nei limiti della legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato in via sostanziale per il tema della valutazione della prova e delle conversazioni intercettate, nel senso che la loro interpretazione appartiene al giudice di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre una mera rilettura del compendio probatorio o una ricostruzione alternativa dei fatti, poiché il ricorso per cassazione non è un terzo grado di merito.
  • Il vizio di motivazione è deducibile solo quando il deficit argomentativo sia manifesto, macroscopico e percepibile ictu oculi; non sono sufficienti minime incongruenze o dissensi valutativi.
  • L'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate costituiscono questioni di fatto riservate al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo per manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione.
  • Le censure in cassazione devono essere specifiche, puntualmente riferite a passaggi della decisione impugnata e sorrette da indicazione chiara delle ragioni di fatto o di diritto; doglianze generiche o assertive sono inammissibili.
  • La doglianza relativa al trattamento sanzionatorio è infondata se la sentenza impugnata contiene una motivazione sulla pena chiara e coerente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.