Ordinanza n. 189/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), n. -OMISSIS-, resa tra le parti, pubblicata il 3 marzo 2026, notificata il 6 marzo 2026, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza comunale di demolizione di una tettoia
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso proposto contro l’ordinanza del Comune di Enna n. 13 del 31 agosto 2023, recante l’ordine di demolizione di una tettoia realizzata sul terreno di loro proprietà. La tettoia era stata oggetto di una CILA presentata nel 2019 e l’ordinanza era motivata, tra l’altro, dalla violazione dell’art. 20 della legge regionale n. 4/2003, poiché l’opera non presentava caratteristiche di facile rimozione. In appello è stata proposta domanda cautelare incidentale di sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado. Il CGARS ha esaminato il fumus boni iuris, rilevando che la documentazione fotografica del sopralluogo mostrava una struttura non precaria, con copertura in tegole e opere in muratura, in contrasto con la qualificazione indicata nella CILA come “struttura precaria in legno lamellare”.
La decisione
Il CGARS ha respinto la domanda cautelare ritenendo insussistente il fumus boni iuris. Dalla documentazione fotografica allegata al verbale di sopralluogo emergeva infatti la natura non precaria della tettoia così come concretamente realizzata, mentre la CILA la descriveva come struttura precaria in legno lamellare. Tale difformità sosteneva, già nella fase cautelare e indipendentemente dagli ulteriori profili posti a fondamento dell’ordinanza di demolizione, la legittimità dell’ordine di demolizione e la debolezza dell’appello. Gli appellanti sono stati condannati in solido alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare in appello e costituisce la base processuale della domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.
art. 20 legge regionale n. 4/2003
la tettoia realizzata “non ha le caratteristiche della facile rimozione”
Il giudice considera rilevante il requisito della facile rimozione per qualificare l’opera come precaria e valuta la concreta conformazione della tettoia, anziché la sola qualificazione contenuta nella CILA.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità delle parti.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Ai fini della qualificazione edilizia di una tettoia come struttura precaria soggetta a regole speciali, rilevano le sue caratteristiche concrete e la sua effettiva rimovibilità, non la mera qualificazione dichiarata dal privato nella CILA.
- La presenza di una copertura in tegole e di opere in muratura può evidenziare, sul piano cautelare, la natura non precaria di una tettoia e sostenere l’ordine di demolizione per violazione del requisito della facile rimozione.
- In sede cautelare d’appello, la domanda di sospensione della sentenza di primo grado deve essere respinta quando la documentazione acquisita evidenzia, con immediatezza, la non conformità dell’opera rispetto alla descrizione contenuta nella CILA e non risulta quindi integrato il fumus boni iuris.
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