Cassazione Penale, Ordinanza n. 41371/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 18/03/2025, lamentando censure relative alla determinazione della pena. Dal testo emerge che il giudice di appello aveva condiviso la decisione di primo grado nella parte in cui aveva escluso le circostanze attenuanti generiche, valorizzando i precedenti penali dell'imputato e l'assenza di ragioni idonee a giustificarle, oltre a riconoscere la recidiva in ragione della vicinanza temporale dei precedenti. Il ricorso è stato ritenuto generico e non confrontato con tali valutazioni sulla personalità dell'imputato, con contestazioni non suscettibili di rivalutazione in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze erano assolutamente generiche e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata in punto di pena, esclusione delle attenuanti generiche e riconoscimento della recidiva. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; censure meramente generiche sono inammissibili.
- La valutazione sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche, quando sorretta da argomentazione basata su precedenti penali e personalità dell'imputato, non è sindacabile in cassazione se la doglianza non evidenzia specifici vizi logici o giuridici.
- Il riconoscimento della recidiva può essere motivato valorizzando la prossimità temporale dei precedenti penali e la complessiva personalità del soggetto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
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