Cassazione Penale, Ordinanza n. 02265/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando l'assenza di elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p., richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Tribunale di Chieti aveva condannato l'imputato alla pena di euro 1.500 di ammenda per il reato ascritto. Con un unico motivo di ricorso per cassazione egli deduceva vizio di motivazione sulla statuizione di responsabilità, sostenendo che non fosse stata provata la volontarietà della condotta contestata e chiedendo, in sostanza, una diversa lettura del compendio probatorio. La Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché diretta a sollecitare una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità; ha inoltre osservato che, trattandosi di contravvenzione, il richiamo all'assenza di volontarietà era comunque irrilevante, essendo la fattispecie punibile anche a titolo di mera negligenza.
Norme richiamate
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende non può essere applicata se la parte ha proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano nella richiesta di una diversa ricostruzione dei fatti o in una rivalutazione del merito, poiché tali valutazioni restano riservate al giudice di merito.
- Quando il reato contestato è una contravvenzione punibile anche per mera negligenza, l'argomento difensivo centrato sulla mancata prova della volontarietà della condotta non è decisivo, se la norma incriminatrice non richiede un dolo specifico o una volontarietà in senso stretto.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 20 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02218/2025 del 20/01/2025
- ordinanza_penale · 20 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02252/2025 del 20/01/2025
- ordinanza_penale · 20 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02254/2025 del 20/01/2025
- ordinanza_penale · 20 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02255/2025 del 20/01/2025
- ordinanza_penale · 20 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02256/2025 del 20/01/2025
- ordinanza_penale · 20 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02257/2025 del 20/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →