Cassazione Penale, Ordinanza n. 14083/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione era stato proposto avverso una sentenza del Giudice di pace di Trento del 31 gennaio 2020, ma l'atto di impugnazione non risultava sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte rileva inoltre che non assume rilievo la rinuncia all'impugnazione formulata dal difensore in assenza di mandato speciale. La questione decisa è quindi esclusivamente processuale e attiene all'ammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché l'atto non era sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, requisito richiesto per la validità del ricorso per cassazione. Viene altresì escluso rilievo alla successiva rinuncia all'impugnazione formulata senza mandato speciale. Conseguentemente, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato per il regime di proposizione dell'impugnazione
richiamato per il requisito della sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di difensore abilitato
richiamato per la declaratoria de plano dell'inammissibilità e la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende
art. 37 d.lgs. n. 274 del 2000
indicato come base normativa del ricorso per cassazione avverso sentenza inappellabile del giudice di pace
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non sia sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo tale requisito indispensabile per la validità dell'atto.
- Nei procedimenti davanti alla Corte di cassazione, la rinuncia all'impugnazione compiuta dal difensore è inefficace se non è assistita da mandato speciale.
- Quando l'inammissibilità è rilevabile ictu oculi, la Corte può dichiararla de plano e condannare il ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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