Sentenza n. 527/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palmi, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta elettronica per le annualità indicate
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Palmi, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, consistente nella carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. Ha dedotto e documentato la notifica della sentenza all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 senza che l’amministrazione avesse dato esecuzione alla decisione. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, producendo una nota ministeriale attestante che il gestore del servizio aveva accreditato nel borsellino elettronico l’importo riconosciuto, mediante accredito del voucher.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo documentata l’effettiva soddisfazione del credito oggetto della domanda di ottemperanza. L’esecuzione della sentenza è tuttavia intervenuta soltanto dopo la notifica del ricorso e con ingiustificato ritardo; per tale ragione il Collegio ha posto le spese di giudizio a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, liquidandole in 250 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. È stata inoltre ordinata l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio della “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente dalla sentenza del giudice del lavoro oggetto di ottemperanza.
termine dilatorio di 120 giorni
Il termine dilatorio per l’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni risultava decorso prima della proposizione del ricorso per ottemperanza.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione dimostra di avere integralmente soddisfatto il credito riconosciuto dal giudicato, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
- L’esecuzione tardiva del giudicato, intervenuta soltanto dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza, giustifica la condanna dell’amministrazione alle spese di giudizio, anche se la domanda di ottemperanza diviene improcedibile per l’avvenuto adempimento.
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