Cassazione Civile, Ordinanza n. 29141/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall'azione revocatoria fallimentare proposta dal fallimento di una società nei confronti di un'impresa che aveva ricevuto pagamenti relativi a canoni di locazione. In primo grado la domanda era stata rigettata per mancata prova della scientia decoctionis in capo alla convenuta; la Corte d'appello ha invece accolto l'impugnazione del fallimento e ha dichiarato inefficaci i pagamenti, valorizzando: l'identità della persona fisica che amministrava la società convenuta e un'altra società creditrice della fallita; le dichiarazioni rese da tale soggetto in altro giudizio revocatorio; la presenza di numerosi protesti a carico della fallita; l'operatività di un criterio di prudenza che avrebbe imposto alla convenuta di acquisire informazioni sui protesti. Quanto all'eccezione di esenzione ex art. 67, comma 3, lett. a), l.fall., la Corte territoriale ha ritenuto non provata un'abituale prassi di ritardo nei pagamenti idonea a integrare i termini d'uso, anche perché alcuni pagamenti erano tardivi e uno era addirittura anticipato, oltre a rilevare la clausola contrattuale di forma scritta per le modifiche del contratto. La ricorrente ha dedotto due motivi: 1) violazione dell'art. 67, comma 2, l.fall. e vizio motivazionale, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente desunto la scientia decoctionis da elementi non decisivi, confondendo illiquidità temporanea e insolvenza e senza considerare altri fatti e i rapporti personali tra gli amministratori; 2) violazione dell'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall., lamentando che la Corte avesse errato nel negare l'esistenza di pagamenti eseguiti secondo termini d'uso, trascurando la durata dei rapporti e la consuetudine pattizia tra le parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi mirassero in realtà a ottenere un nuovo esame del merito e delle risultanze istruttorie, attività preclusa in sede di legittimità. In particolare, ha affermato che la valutazione della scientia decoctionis e della sussistenza dei termini d'uso nel pagamento dei debiti è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile se adeguatamente motivato. Ha inoltre osservato che è legittimo utilizzare elementi desunti da altro processo, anche se non sfociato in giudicato, quando siano riferibili alla medesima persona fisica che riveste la rappresentanza della parte. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Disciplina l'azione revocatoria fallimentare e richiede la prova della scientia decoctionis; la sua verifica è questione di fatto rimessa al giudice di merito.
art. 67, comma 3, lett. a), l. fall.
Prevede l'esenzione dalla revocatoria per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'impresa nei termini d'uso; la sussistenza dei termini d'uso deve essere provata da chi invoca l'esenzione.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
I motivi formulati formalmente come violazione di legge e vizio motivazionale non possono tradursi in una richiesta di nuovo esame del fatto e delle prove.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere una rivalutazione del merito mediante la richiesta di una nuova lettura degli atti istruttori e delle prove, poiché la selezione del materiale probatorio spetta al giudice di merito.
- La prova della scientia decoctionis nell'azione revocatoria fallimentare è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, se congruamente motivato, non è sindacabile in cassazione.
- Ai fini della scientia decoctionis possono essere valorizzati anche elementi emersi in altro giudizio, purché riferibili alla medesima persona fisica che agisca quale rappresentante della parte interessata.
- Chi invoca l'esenzione dalla revocatoria per pagamenti eseguiti nei termini d'uso deve dimostrare l'esistenza di una prassi contrattuale abituale, stabile e sufficientemente consolidata; pagamenti sporadici o disomogenei non bastano a integrare il termine d'uso.
- La clausola contrattuale che impone la forma scritta per le modifiche ostacola la prova di una deroga tacita ai termini di pagamento originari, salvo dimostrazione rigorosa di una prassi successiva consolidata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29084/2024 del 12/11/2024
- ordinanza_civile · 12 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29090/2024 del 12/11/2024
- ordinanza_civile · 12 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29093/2024 del 12/11/2024
- ordinanza_civile · 12 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29094/2024 del 12/11/2024
- ordinanza_civile · 12 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29097/2024 del 12/11/2024
- ordinanza_civile · 12 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29098/2024 del 12/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →