Cassazione Civile, Ordinanza n. 09533/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso proposta dall'ente ricorrente e aderita dai controricorrenti, dichiarando l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c.; non ha provveduto sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Due avvocati addetti all'ufficio legale di un ente locale avevano agito per ottenere il riconoscimento del compenso incentivante previsto dalla contrattazione collettiva di comparto e dirigenziale, chiedendo che esso fosse riconosciuto anche quando le sentenze rese nelle cause da loro patrocinate non avessero deciso nel merito o sulle spese, ma avessero comunque definito i giudizi con esito sostanzialmente favorevole per l'ente. Nei gradi di merito la domanda era stata accolta, mentre era stata respinta la richiesta di corrispondere tali compensi senza detrazione della quota IRAP. Il Comune, soccombente in appello, ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, ma prima dell'adunanza camerale ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto per adesione dai difensori dei controricorrenti.
Norme richiamate
art. 27 CCNL enti locali
richiamato come base contrattuale del compenso incentivante richiesto dagli avvocati dell'ente locale
art. 37 CCNL dirigenti
richiamato come ulteriore base contrattuale del compenso incentivante
la rinuncia al ricorso, aderita dalla controparte, comporta la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente e accettata dalla controparte determina l'estinzione del processo.
- Quando il giudizio è dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, la Corte non deve pronunciarsi nel merito dei motivi di impugnazione e può disporre che nulla sia dovuto per le spese, se così risultante dal provvedimento.
- Le controversie sul trattamento economico incentivante del personale legale degli enti locali vanno valutate alla luce delle previsioni della contrattazione collettiva applicabile, anche con riferimento all'ipotesi in cui la lite sia definita con esito sostanzialmente favorevole all'ente senza decisione sul merito.
Come è indicizzato
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