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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09533/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso proposta dall'ente ricorrente e aderita dai controricorrenti, dichiarando l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c.; non ha provveduto sulle spese.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Due avvocati addetti all'ufficio legale di un ente locale avevano agito per ottenere il riconoscimento del compenso incentivante previsto dalla contrattazione collettiva di comparto e dirigenziale, chiedendo che esso fosse riconosciuto anche quando le sentenze rese nelle cause da loro patrocinate non avessero deciso nel merito o sulle spese, ma avessero comunque definito i giudizi con esito sostanzialmente favorevole per l'ente. Nei gradi di merito la domanda era stata accolta, mentre era stata respinta la richiesta di corrispondere tali compensi senza detrazione della quota IRAP. Il Comune, soccombente in appello, ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, ma prima dell'adunanza camerale ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto per adesione dai difensori dei controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 27 CCNL enti locali

    richiamato come base contrattuale del compenso incentivante richiesto dagli avvocati dell'ente locale

  • art. 37 CCNL dirigenti

    richiamato come ulteriore base contrattuale del compenso incentivante

  • art. 391 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso, aderita dalla controparte, comporta la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente e accettata dalla controparte determina l'estinzione del processo.
  • Quando il giudizio è dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, la Corte non deve pronunciarsi nel merito dei motivi di impugnazione e può disporre che nulla sia dovuto per le spese, se così risultante dal provvedimento.
  • Le controversie sul trattamento economico incentivante del personale legale degli enti locali vanno valutate alla luce delle previsioni della contrattazione collettiva applicabile, anche con riferimento all'ipotesi in cui la lite sia definita con esito sostanzialmente favorevole all'ente senza decisione sul merito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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