Cassazione Penale, Ordinanza n. 33228/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità penale per il delitto aggravato di furto in abitazione. L'unico motivo dedotto denunciava una asserita nullità della sentenza per violazione di legge, indicata come mancanza di motivazione e mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. La censura è stata ritenuta del tutto generica e priva di specificità: da un lato non individuava reali vizi della motivazione della decisione di merito; dall'altro non allegava in modo rituale e puntuale il fatto processuale relativo alla presunta mancata informazione da parte del difensore di fiducia, né spiegava in modo concreto quali elementi istruttori la Corte territoriale avrebbe dovuto acquisire, limitandosi a menzionare in modo assertivo la possibilità per l'imputata di sottoporsi a esame e produrre documentazione utile.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se sussistono profili di colpa, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per fondare la possibilità di applicare la sanzione pecuniaria alla parte ricorrente quando l'inammissibilità dell'impugnazione sia imputabile a colpa.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01
È citata a sostegno del principio secondo cui l'evidente inammissibilità del ricorso può integrare profili di colpa rilevanti ai fini della condanna alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze si risolvono in affermazioni meramente assertive e generiche, prive di specifica indicazione dei vizi di legittimità denunciati.
- La deduzione della mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale richiede l'allegazione rituale e puntuale del fatto processuale e degli elementi istruttori che si assumono indebitamente non acquisiti, non essendo sufficienti formule generiche o richiami astratti a potenziali attività difensive.
- La censura di vizio motivazionale deve confrontarsi in modo concreto con la motivazione della sentenza impugnata e non può limitarsi a contestazioni apodittiche.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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